C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2022 – Delibera – CAGLIANI STEFANO (Calciatore Società SSDARLATHLETIC CLUB ALBARO) Reclamo presentato dalla Società ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del legale rappresentante p.t. il Presidente Elena Renzi, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 57 del 27 gennaio 2022. Gara: CAMPOMORONE S. OLCESE – ATHLETIC CLUB ALBARO del 27 GENNAIO 2022 (Campionato Eccellenza).

 

CAGLIANI STEFANO (Calciatore Società SSDARLATHLETIC CLUB ALBARO)

Reclamo presentato dalla Società ATHLETIC CLUB ALBARO, in persona del legale rappresentante p.t. il Presidente Elena Renzi, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 57 del 27 gennaio 2022. Gara: CAMPOMORONE S. OLCESE - ATHLETIC CLUB ALBARO del 27 GENNAIO 2022 (Campionato Eccellenza).

 

Con reclamo ritualmente proposto, la società Athletic Club Albaro rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cerbara del foro di Genova ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato squalificato per quattro gare effettive il calciatore Cagliani Stefano. In particolare, il Primo Giudice ha inflitto la sanzione in commento poiché: "A seguito di una decisione arbitrale a sfavore, rivolgeva al ddg un'espressione di stampo discriminatorio, accompagnata da un'altra ingiuriosa; alla notifica del provvedimento, ritardava la ripresa di gioco, continuando a protestare, senza lasciare celermente il recinto di gioco". In particolare, il Cagliani veniva espulso per aver apostrofato con il seguente epiteto: "mongoloide testa di cazzo" il Direttore di Gara, a seguito della sua decisione di voler assegnare un calcio di punizione a sfavore dell'Athletic Club Albaro e a seguito della notifica di espulsione ritardava la ripresa del gioco continuando a protestare. Il reclamante conferma la versione dei fatti contenuta nel referto arbitrale ma ne lamenta l'eccessiva severità, e chiede che la condotta del tesserato venga inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 36 lett. A) del CGS vigente e la sua protesta successiva all'espulsione, non sia suscettibile di autonoma sanzione ma da considerarsi in continuazione rispetto all'offesa arrecata al Direttore di Gara, riducendo così la squalifica a sole due giornate. Questa Corte sentita la difesa della reclamante ha ritenuto provati ifatti e la loro gravità è indubbia, peraltro, deve osservare come la squalifica sia eccessiva, potendosi il contegno perpetrato dal tesserato qualificare come condotta ingiuriosa ed irriguardosa ma non certamente discriminatoria. In diverse occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha reiteratamente qualificato l'ingiuria in commento come espressione certamente volgare ed offensiva, ma non connotata da specifiche connotazioni discriminatorie e tali da giustificare una valutazione della stessa in termini di maggiore gravità. Inoltre può considerarsi il contestato ritardo nell'uscita dal campo quale continuazione rispetto all'offesa pronunciata nei confronti dell'Arbitro e non quale condotta ex se disciplinarmente rilevante e passibile di autonoma sanzione.. Il comportamento del sullodato, dunque può essere diversamente qualificato come irriguardoso ed ingiurioso, inaccettabile ma certamente non discriminatorio. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo proposto dalla la società Athletic Club Albaro, delibera di ridurre a due gare di squalifica la sanzione inflitta al tesserato Stefano CAGLIANI. Dispone la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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