C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2022 – Delibera – PIU NICCOLO (Calciatore Società A.S.D.VADESE CALCIO 2018) CS Prot. – Reclamo della società ASD VADESE CALCIO 2018 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Niccolò PIU per tre gare pubblicato con C.U. n. 59 del 03 febbraio 2022. La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio III, nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Cristina ANELLI e Avv. Enrico DONATI, all’udienza del 16 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.
PIU NICCOLO (Calciatore Società A.S.D.VADESE CALCIO 2018)
CS Prot. - Reclamo della società ASD VADESE CALCIO 2018 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Niccolò PIU per tre gare pubblicato con C.U. n. 59 del 03 febbraio 2022. La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio III, nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Cristina ANELLI e Avv. Enrico DONATI, all'udienza del 16 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.
Il Signor Niccolò PIU è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per condotta violenta, poiché durante un'azione di gioco si disinteressava della palla e colpiva volontariamente con un violento calcio all'altezza del gluteo un giocatore avversario senza provocargli danni fisici. La società ASD VADESE CALCIO 2018ha proposto tempestivo gravame deducendo l'eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Dall'esame del referto di gara e del suo supplemento, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all'irregolarità della condotta in commento, la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo.
Questa Corte, infatti, ha valutato non esserci equilibrio tra i fatti aggravanti ascrivibili alla condotta del PIU (disinteressamento della palla, volontarietà del gesto e violenza nel commetterlo) e l'unica attenuante (il non aver provocato danni fisici all'avversario). Inoltre, il fatto che, ad avviso della società reclamante, il PIU avesse reagito a dei presunti colpi ricevuti in precedenza dal suo avversario, oltre a non trovare riscontro nel referto arbitrale, non può giustificare la violenta reazione del proprio tesserato, gesto, peraltro, ammesso dalla stessa società reclamante. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria rigetta il reclamo proposto dalla società ASD VADESE CALCIO 2018confermando le decisioni del Giudice Sportivo. Delibera l'incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.
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