C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2022 – Delibera – URUCI RIGERS (Calciatore Società A.S.D.VADESE CALCIO 2018) CS Prot. – Reclamo della società ASD VADESE CALCIO 2018 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Rigers URUCI per tre gare pubblicato con C.U. n. 59 del 03 febbraio 2022. La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio III, nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv.Cristina ANELLI e Avv. Enrico DONATI, all’udienza del 16 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.

URUCI RIGERS (Calciatore Società A.S.D.VADESE CALCIO 2018)

 

CS Prot. - Reclamo della società ASD VADESE CALCIO 2018 avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS presso il Comitato Regionale nei confronti di Rigers URUCI per tre gare pubblicato con C.U. n. 59 del 03 febbraio 2022. La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio III, nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv.Cristina ANELLI e Avv. Enrico DONATI, all'udienza del 16 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.

 

Il Signor Rigers URUCI è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per aver, a seguito dell'allontanamento dal terreno di gioco per doppia ammonizione,interloquito con fare alterato con i sostenitori della società ospitante e, a seguito di ciò, tentato di uscire dal recinto degli spogliatoi senza successo grazie all'intervento di un suo compagno. La società ASD VADESE CALCIO 2018ha proposto tempestivo gravame deducendo l'eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Dall'esame del referto di gara, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all'irregolarità della condotta in commento, la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. Ciò che questa Corte non condivide, diversamente, è l'entità della sanzione, che appare eccessiva rispetto al fatto in oggetto. In tale ottica, dall'esame del referto arbitrale, non può non essere considerato che l'arbitro, preliminarmente, non ha constatato con assoluta certezza che sia stato l'URUCI a provocare i sostenitori della squadra ospitante e, secondariamente, chiarisce di non essere riuscito a distinguere le parole del calciatore. Inoltre, a parere di questa Corte, è rilevante il fatto che l'intento di uscire dal recinto degli spogliatoi non sia andato a buon fine, seppur grazie all'intervento di un compagno, così come la circostanza che poco dopo (un paio di minuti) la situazione tornava alla normalità. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per ridurre di una gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Rigers URUCI. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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