F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN – SD del 4 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 732/6pf 21-22/GC/blp dell’8 luglio 2022 nei confronti della società ASD Futsal Rionero – Reg. Prot. 4/TFN-SD

Decisione/0014/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 27 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.732/6pf21-22/GC/blp dell’8 luglio 2022 nei confronti della società ASD Futsal Rionero,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare “659pf20-21 avente ad oggetto "Accertamenti in ordine alla corretta applicazione del Protocolli sanitari da parte della società ASD Woman Napoli, in occasione della gara ASD Salernitana Femminile C5 – ASD Napoli Woman del 28 febbraio 2021”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 05/07/2021 al n. 6pf 21-22, rilevava che i fatti riportati nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini evidenziavano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal sig. Maulà Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Futsal Rionero. A carico del predetto emergeva dagli atti la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, delle NOIF nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore abilitato, per l’intera stagione sportiva 2020 – 2021, ed aver disputato il predetto campionato senza alcun allenatore in panchina; da tale comportamento conseguiva anche la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, della Società ASD Futsal Rionero, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo lo stralcio delle indagini condotte nel “ proc. 659pf20-21 avente ad oggetto "Accertamenti in ordine alla corretta applicazione del Protocolli sanitari da parte della società ASD Woman Napoli, in occasione della gara ASD Salernitana Femminile C5 – ASD Napoli Woman del 28 febbraio 2021”. Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento citato venivano espletati vari atti di indagine ed acquisiti vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa i singoli referti di gara nonché gli atti ufficiali FIGC, tra cui le schede dati e l’organigramma della società (modulo AS 400).

Gli accordi ex art. 126 CGS

Il sig. Maulà Giovanni e l’ASD Futsal Rionero, a seguito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, rivolgevano istanza per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 del CGS, con accordo reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 158/AA del 21.01.2022, concordavano la sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il sig. Maulà Giovanni ed 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD Futsal Rionero.

Nei termini previsti tuttavia la società ASD Futsal Rionero non provvedeva a versare l’ammenda di 300,00; la FIGC con C.U. n. 320/AA del 21.06.2022, dava pertanto atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo con la società ASD Futsal Rionero. La Procura Federale con atto del 8.7.2022 deferiva quindi a questo Tribunale la società ASD Futsal Rionero per rispondere delle seguenti violazioni:

1) ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Maulà Giovanni, consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché agli artt. 28 e 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore abilitato, per l’intera stagione sportiva 2020 – 2021, ed aver disputato il predetto campionato senza alcun allenatore in panchina; 2) dell’art. 4, comma 1, del CGS, per non aver adempiuto all’accordo ex art. 126 CGS, reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 158/AA del 21.01.2022, a seguito del quale avrebbe dovuto corrispondere l'ammenda di 300,00 nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del predetto Comunicato Ufficiale.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 27 luglio 2022.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione della parte, la stessa non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 27 luglio 2022 erano presenti l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Vittorio Brienza e l’avv. Diletta Dereviziis, in rappresentanza della ASD Futsal Rionero.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, precisava che nelle more del procedimento la sanzione, a suo tempo concordata in sede di accordo ex art. 126 nei confronti del Presidente Maulà, ossia della sanzione a 6 (sei) mesi di inibizione, fosse stata ormai definitivamente scontata, chiedeva pertanto ravvisarsi la responsabilità della sola società ASD Futsal Rionero con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il primo capo di incolpazione indicato nel deferimento, euro 1.100,00 (millecento/00) di ammenda; - per il secondo capo di incolpazione indicato nel deferimento, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

La difesa della società deferita rilevava come la medesima attendesse la comunicazione via PEC dell’accordo ex art.126 CGS FIGC intervenuto antecedentemente al deferimento e quindi facendo (erroneamente) affidamento su tale comunicazione avesse omesso il pagamento; chiedeva pertanto l’irrogazione della medesima sanzione di euro 300,00 (trecento/00), come stabilita nel citato accordo.

La decisione

Preliminarmente, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, va evidenziato che la circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 CGS non rispettato, non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società ASD Futsal Rionero.

L’accordo ex art. 126 CGS, difatti, è un atto che interviene dopo la conclusione delle indagini ma prima del deferimento e, dunque, in una fase in cui non vi è stata, non solo alcuna valutazione da parte del Tribunale, ma neppure alcuna valutazione definitiva da parte della Procura, la quale, non avendo ancora proceduto al deferimento, non ha confermato l’intenzione di esercitare l’azione disciplinare. Occorre, pertanto, procedere ad un’analisi degli atti del procedimento al fine di verificare la sussistenza o meno di una responsabilità della società deferita, prescindendo dalla intervenuta stipula dell’accordo ex art. 126 CGS, poi comunque risolto. S’è detto che il deferimento riguarda la sola responsabilità della società in quanto il Presidente Maulà ha già scontato integralmente la sanzione dell’inibizione di 6 (sei) mesi, scattata con effetto automatico dalla pubblicazione dell’accordo del 21.1.2022.

Orbene quanto alla responsabilità della società deferita questa risulta pacifica e le violazioni contestate risultano in atti; in particolare nei referti di gara, nonché nella matricola e nell’anagrafica federale della ASD Futsal Rionero, non v’è traccia della partecipazione alle gare, né del precedente tesseramento, dell’allenatore per la stagione 2020-2021. Risulta pertanto evidente per tabulas, secondo il Collegio, la responsabilità della società ASD Futsal Rionero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Maulà Giovanni, consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché agli artt. 28 e 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore abilitato, per l’intera stagione sportiva 2020 – 2021, ed aver disputato il predetto campionato senza alcun allenatore in panchina.

Per tali violazioni la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di 1.100.

Il Collegio ritiene congrua detta sanzione, nonostante la pena base indicata nell’accordo ex art. 126 CGS fosse di 600.

Ciò per più ragioni.

In primo luogo occorre tener conto che, secondo questo Tribunale (Decisione/0025/TFNSD-2021-2022), in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento dilatorio tenuto dall’incolpato, poi deferito, e del conseguente aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia.

Né, con riguardo a tale profilo, possono avere rilievo le giustificazioni rese dalla difesa della società deferita all’udienza dibattimentale in ordine alla mancata comunicazione di condivisione dell’accordo proposto, dal momento che dell’avvenuto accordo è stata data legittima comunicazione tramite la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale n. 158/AA del 21.01.2022. Le considerazioni che precedono conducono però al rigetto della seconda violazione contestata ossia quella relativa alla violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per non aver adempiuto all’accordo ex art. 126 CGS, a seguito del quale avrebbe dovuto corrispondere l'ammenda di 300,00 nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del predetto Comunicato Ufficiale. Invero come detto, ai sensi dell’art. 126 CGS, la mancata completa esecuzione nei tempi previsti dell’accordo comporta la risoluzione dell’accordo medesimo con conseguente avvio del procedimento disciplinare innanzi questo Tribunale, che nell’eventuale irrogazione della sanzione potrà certamente tenere conto del comportamento processuale dei soggetti deferiti irrogando, se del caso, una sanzione maggiore di quella posta come base dall’accordo inadempiuto. Alla luce di ciò irrogare un’ulteriore sanzione e contestare una specifica ipotesi disciplinare per il mancato rispetto dell’accordo 126 CGS risulterebbe troppo gravoso per i deferiti con l’effetto pratico di duplicare la sanzione per la medesima vicenda.

Va, inoltre, considerato che il mancato rispetto dell’art. 126 CGS - FIGC, contestato autonomamente dalla Procura Federale mediante il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, CGS, non è stato preceduto da alcuna Comunicazione di conclusione indagini, che, invece, ha avuto - ovviamente – ad oggetto la sola violazione di cui all’art. 6, comma 1, CGS.

Ritiene il Tribunale tuttavia, che, qualora la Procura intenda procedere ad una specifica contestazione disciplinare conseguente alla mancata applicazione dell’accordo di cui all’art. 126 CGS – ed alla conseguente valutazione della stessa quale fonte di ulteriore autonoma violazione disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva - debba concedere al presunto responsabile tutte le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento sportivo.

La violazione contestata conseguente al mancato adempimento dell’accordo, sebbene latu sensu connessa con quella “principale” in quanto sopravvenuta nel corso dell’iter procedimentale oggetto dell’odierna trattazione, dovrebbe, quindi, formare oggetto di un nuovo procedimento onde consentire al deferito, all’esito della relativa attività di indagine, di poter esercitare le facoltà previste dall’art. 123 CGS - FIGC ivi compreso, quindi, la facoltà di presentare memorie, ovvero di essere audito sul punto, prima che la Procura Federale possa procedere all’eventuale deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la seguente sanzione:

- per la società ASD Futsal Rionero, euro 1.100,00 (millecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                         Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 4 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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