F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN – SD del 8 Agosto 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Piero Giacomelli nei confronti della Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Reg. Prot. 13/TFN-SD

Decisione/0017/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0013/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Roberto Proietti – Vice Presidente Vicario

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 3 agosto 2022, sul ricorso proposto dal sig. Piero Giacomelli ex art. 80, comma 1 sub b), CGS contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022/2023 del Comitato Nazionale AIA con cui il ricorrente è stato dismesso,

la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto dal Sig. Piero Giacomelli, contro l’Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Giorgio Spallone, ha chiesto l’annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022/2023 del Comitato Nazionale AIA.

Il ricorso e le memorie difensive del ricorrente

Con il ricorso che ha dato avvio all’odierna controversia, il Sig. Piero Giacomelli, dopo aver premesso di essere stato Arbitro sino al 1° luglio 2022 e di essere stato sanzionato dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA con la sospensione di mesi quattordici (successivamente ridotta a mesi tredici dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA) per avere – stando alla delibera Commissione di Disciplina d’Appello, 4 maggio 2022, n. 37 – commesso atti finalizzati a lucrare l’importo di 71,40 (corrispondente alla tariffazione di 0,21 per 340 km), ha dedotto: di aver proposto ricorso, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, onde conseguire l’annullamento della menzionata delibera 4 maggio 2022, n. 37; che, in data 1° luglio 2021, il Comitato Nazionale dell’AIA ha deliberato la dismissione del medesimo Giacomelli per avvenuta adozione di provvedimento disciplinare (art. 22, comma 22, lett. d), Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA - N.F.O.T.); che, in data 19 luglio 2022, il Collegio di Garanzia dello Sport ha annullato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. perché rinnovasse la sua valutazione secondo il criterio indicato in motivazione e pronunciasse altresì sulle spese del grado; che, il successivo 20 luglio 2022, in ragione di un asserito “effetto diretto ed automatico” (pag. 7 del ricorso introduttivo) della delibera del Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorrente ha invitato l’AIA al proprio immediato reintegro nell’organico della Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B - C.A.N..

Tanto premesso in punto di fatto, la parte ha articolato un unico motivo in diritto, rubricato “Annullamento e conseguente inesistenza – per effetto della Decisione Prot. n. 00861/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport c/o C.O.N.I. depositato in data 19 luglio 2022 – del provvedimento disciplinare ex art. 22, c. 2, lett. d) NFOT posto a base e motivo della dismissione dell’A.E. Piero Giacomelli decisa in data 1 luglio 2022 dal Comitato Nazionale AIA e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Stagione Sportiva 2022-2023” (pag. 8 del ricorso).

Stando, più in particolare, all’attorea prospettazione, la dismissione del Giacomelli sarebbe illegittima siccome derivata – ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 2, comma 4, lett. a), N.F.O.T. – dalla circostanza per cui fosse “in corso di esecuzione la sanzione disciplinare comminatagli, di mesi 13 decorrenti dal 8 febbraio 2022 sino al 7 marzo 2023” (pag. 10 del ricorso). Avendo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport annullato il provvedimento disciplinare che aveva dato luogo alla dismissione del Sig. Giacomelli, anche tale dismissione risulterebbe illegittima; illegittimità che comporterebbe l’obbligo del Comitato Nazionale dell’AIA di provvedere all’immediata reintegrazione della parte in organico della C.A.N..

Come ha precisato il ricorrente, il presente procedimento sarebbe stato reso sostanzialmente obbligato dal comportamento omissivo del Comitato Nazionale dell’AIA, che, pure a seguito dell’intervenuta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e dell’imminente avvio della stagione sportiva 2022-2023, né avrebbe reintegrato il Giacomelli né avrebbe manifestato la volontà di dare corso a tale reimmissione nell’organico della C.A.N..

Il ricorrente ha, infine, formulato riserva di tutela risarcitoria in relazione ai danni asseritamente patiti con riferimento ai “diversi profili economico, professionale e d’immagine”, nonché in ragione della preclusione della possibilità della parte di essere designata alla direzione di alcuna delle gare amichevoli disputate nel corrente periodo, prima dell’avvio della stagione ufficiale 2022-2023. Ha concluso chiedendo l’accertamento e la declaratoria della caducazione e, comunque, dell’inesistenza del provvedimento disciplinare come indicato a motivazione della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 della Stagione Sportiva 2022/2023 del Comitato Nazionale dell’AIA a pag. 6 con cui Piero Giacomelli è stato dismesso dalla C.A.N.; conseguentemente, l’annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 della Stagione Sportiva 2022/2023 del Comitato Nazionale dell’AIA a pag. 6 – con cui il Sig. Piero Giacomelli è stato dismesso; con vittoria di spese.

Con successiva produzione, la parte ha depositato: la decisione integrale del Collegio di Garanzia dello Sport 28 luglio 2022, n. 54; la delibera della Commissione di Disciplina Nazionale 6 settembre 2021, n. 24, con la quale era stata applicata al Giacomelli la sanzione disciplinare di sospensione dal 22 luglio 2021 al 7 settembre 2021 (per complessivi 47 giorni); la scheda Associato Piero Giacomelli allegata all’iter processuale AIA.

Nella memoria versata agli atti contestualmente ai prefati documenti, il ricorrente ha ribadito le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo, evidenziando come: la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA, che ha irrogato al Giacomelli la sanzione di tredici mesi di sospensione, sarebbe “allo stato, inesistente e, comunque, decaduta, in quanto annullata dal dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 54/2022” (pag. 4 della memoria difensiva); per effetto di tale annullamento, risulterebbe esclusa la ricorrenza del disposto dell’art. 2 N.F.O.T. dell’AIA; ne conseguirebbe “l’illegittimità, allo stato degli atti, della delibera assunta in data 1 luglio 2022 dal Comitato Nazionale AIA. di dismissione dell’A.E. Piero Giacomelli” (ancora pag. 4 della memoria).

Infine, con una seconda memoria difensiva, il ricorrente ha allegato che l’AIA ha fissato la trattazione del procedimento di rinvio, successivo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, al 10 agosto 2022; si è, quindi, opposto a ogni eventuale richiesta di differimento dell’odierna udienza, posto che un rinvio ridonderebbe a danno della parte, anche attesa la circostanza per cui, nel periodo dal 6 al 12 agosto 2022, avrà luogo il raduno annuale di inizio stagione degli arbitri in organico C.A.N. (raduno al quale il Giacomelli, in difetto di reintegrazione, non potrebbe partecipare).

La memoria difensiva della Associazione Italiana Arbitri Per l’Associazione Italiana Arbitri, si è costituito l’Avv. Valerio Di Stasio.

Dopo aver ripercorso i fatti rilevanti e l’iter processuale tutto, la convenuta ha, nel contesto del primo motivo (pagg. 5-7 della memoria), dedotto la “definitività dell’accertamento della responsabilità del sig. Giacomelli e la pendenza del procedimento di rinvio dinanzi alla CDA ai soli fini della dosimetria della sanzione sospensiva” (pag. 6).

Come, in particolare, si legge in memoria, secondo l’AIA, non ricorrerebbe alcun diretto e automatico effetto del decisum del Collegio di Garanzia dello Sport, posto che quest’ultimo si sarebbe limitato a parzialmente accogliere il ricorso, limitatamente all’aspetto della dosimetria della sanzione sospensiva già precedentemente irrogata, confermando, per il resto, l’accertamento di responsabilità della parte per la condotta violativa accertata dai competenti organi disciplinari; la decisione di annullamento con rinvio del Collegio di Garanzia non avrebbe, dunque, determinato l’illegittimità dell’impugnata delibera (ben potendo la Commissione di Disciplina d’Appello quantificare la sanzione sospensiva in una misura tale da rendere incontestabile la disposta dismissione).

Con un secondo motivo (pagg. 8-10 della memoria), rubricato “Il procedimento di rinvio quale prosecuzione del procedimento disciplinare”, il ricorrente ha richiamato il carattere unitario di quest’ultimo iter, del quale il rinvio rappresenterebbe “la prosecuzione e l’appendice finale” (pag. 8).

Secondo l’AIA, la delibera oggetto dell’odierno contendere avrebbe correttamente disposto la dismissione del Giacomelli, in ragione dell’avvenuta adozione di un provvedimento disciplinare, dato che, a quella data, il ricorrente stava in effetti scontando la sospensione di tredici medici comminatagli con la delibera n. 37/2022, allora in toto produttiva di giuridici effetti.

Ciò sarebbe tanto più vero ove si consideri che permarrebbero, a tutt’oggi, pur a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, gli effetti della sospensione irrogata dall’AIA; effetti destinati a riverberarsi sulla successiva sanzione sospensiva che la Commissione di Disciplina d’Appello adotterà all’esito del procedimento di rinvio.

Con un terzo motivo (pagg. 10-11), ha parte ha comunque fatto rilevare la necessità o, comunque, l’opportunità di differire l’udienza di discussione a una data successiva all’emissione del provvedimento della Commissione di Disciplina d’Appello. Ha concluso insistendo per il differimento dell’udienza e, quindi, instando per il rigetto delle domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto e in diritto; il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite. Non si è costituita l’altra parte convenuta.

L’udienza del giorno 3 agosto 2022

Il giudizio è stato chiamato all’udienza del giorno 3 agosto 2022, alla quale sono comparsi, per il Sig. Piero Giacomelli, l’Avv. Giorgio Spallone e, per l’Associazione Italiana Arbitri, l’Avv. Valerio Di Stasio.

È, altresì, personalmente presente il ricorrente Piero Giacomelli.

Nessuno è comparso per l’altra parte convenuta.

Le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

È anzitutto d’uopo delibare l’istanza di differimento formulata da parte convenuta con la propria memoria.

L’istanza non può essere accolta.

Il processo sportivo è, invero, ispirato a una rafforzata declinazione del principio di ragionevole durata di cui agli artt. 6 C.e.d.u. e 111 Cost., proporzionale ai peculiari interessi che si agitano nelle controversie oggetto della cognizione degli organi di giustizia. La serrata tempistica dell’iter processuale (per come sagomato dal Codice di Giustizia Sportiva), in presenza dell’opposizione manifestata dal ricorrente (sia nel contesto della propria seconda memoria sia in seno all’odierno dibattimento), non consente di rinviare l’udienza, constando peraltro agli atti tutti gli elementi funzionali alla giusta decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Secondo la prospettazione attorea, la delibera del Comitato Nazionale dell’AIA di dismissione del Sig. Giacomelli sarebbe illegittima per essere stata caducata – in forza della pronuncia Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 19 luglio 2022, n. 54 – la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA 4 maggio 2022, n. 37 (di riforma della delibera Commissione di Disciplina Nazionale, 1° marzo 2022, n. 58), con cui era stata irrogata la sanzione disciplinare di tredici mesi di sospensione (in luogo di quella di quattordici mesi originariamente inflitta dalla Commissione di Disciplina Nazionale).

Va, tuttavia, rilevato che la delibera impugnata, adottata il 1° luglio 2022, era stata emessa in presenza dei presupposti delineati dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA: l’esistenza di provvedimenti di sospensione disciplinare complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi dieci anni dagli organi di giustizia dell’AIA (più segnatamente, la detta delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA 4 maggio 2022, n. 37, di sospensione per mesi tredici, dal giorno 8.2.2022 al giorno 7.3.2023, e la precedente delibera della Commissione di Disciplina Nazionale, 6 settembre 2021, n. 24 di applicazione della medesima sanzione disciplinare dal 22.7.2021 al 7.9.2021).

È invero inequivoco il dettato dell’art. 2 N.F.O.T. dell’AIA, il cui comma 4 testualmente prevede che “Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l’adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da: a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti”; come risulta incontestabilmente agli atti che, alla data del 1° luglio, constassero provvedimenti disciplinari, nei confronti del Giacomelli, rientranti nel genere di cui all’art. 2 N.F.O.T..

La categoria, implicitamente invocata dal ricorrente, dell’illegittimità sopravvenuta non può avere cittadinanza in sede di vaglio della validità di un provvedimento.

 È invero noto che la legittimità di un atto debba essere delibata sulla base dei fattuali e giuridici presupposti esistenti al momento in cui lo stesso provvedimento è stato adottato.

Il principio per cui tempus regit actum – unito al canone di certezza giuridica – osta alla declaratoria di illegittimità dell’atto per elementi sopravvenuti rispetto alla piattaforma esistente al momento della sua emanazione.

Come ha reiteratamente evidenziato il Consiglio di Stato, “[…] la legittimità del provvedimento amministrativo va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi (cfr. Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2013 n. 686, nonché, tra le più recenti, sez. V, 23 giugno 2014 n. 3149, sez. IV, 3 marzo 2014 n. 993 e sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822)” (ex multis, Cons. St., Sez. III, 1 settembre 2015, n. 4059).

Peraltro, nel caso che ne occupa, di sopravvenuta illegittimità della delibera impugnata non potrebbe comunque discutersi.

Il novum da cui tale illegittimità sarebbe scaturita risulterebbe, invero, una pronuncia – la decisione Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 19 luglio 2022, n. 54, cit. – che, anziché annullare in toto il provvedimento impugnato, ha disposto un rinvio alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA per la rinnovazione della propria valutazione sull’elemento soggettivo e la conseguente rideterminazione, secondo ragionevolezza e proporzionalità, del quantum della sanzione disciplinare (“Ferma restando la sussistenza della responsabilità in capo all’odierno ricorrente”, come si legge a pag. 14 della pronuncia).

Il procedimento di rinvio è il conclusivo sbocco dell’iter disciplinare, di cui rappresenta un continuum: deve attendersi l’esito del primo per stabilire le definitive sorti del secondo; come devono, parimenti, attendersi le determinazioni del Comitato Nazionale dell’AIA conseguenti all’emananda decisione della Commissione di Disciplina d’Appello (ferma rimanendo, per come si è detto, la legittimità della delibera del Comitato, oggi gravata, nel momento in cui è stata adottata). Le domande di parte non possono, dunque, trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

 Andrea Giordano                                                                               Carlo Sica

                                                                                                                          

Depositato in data 8 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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