F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni) – ASD Sport Center Celano / Rolando Lancia – Reg. Prot. 7/TFN-ST

Decisione/0003/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0007/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente (Relatore)

Francesco Corsi – Componente

Francesco Di Leginio – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 agosto 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Sport Center Celano (matr. 914235) contro il sig. Rolando Lancia (n. 7/2/1994 - matr. 4518172) avverso il provvedimento di svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore stesso,

la seguente

DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso del 22 luglio 2022, pervenuto presso la Segreteria del Tribunale in data 1 agosto 2022, la società ASD Sport Center Celano (matr. 914235) ha proposto ricorso dinnanzi Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti al fine di richiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore Rolando Lancia (n. 07.02.1994 – matr. 4518172). Tuttavia, il presente ricorso risulta privo della prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Va, altresì, rilevato che il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Inoltre, il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente dalla società ASD Sport Center Celano al calciatore Rolando Lancia e ciò in violazione a quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’irricevibilità del ricorso proposto dalla società ASD Sport Center Celano a causa del mancato versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

  

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                  Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 10 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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