C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 16/06/2022 – Delibera – – Reclamo presentato dalla società Campo Ligure il Borgo A.S.D. avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 65 del 26 maggio 2022, con il quale sono stati squalificati i tesserati Macciò Saverio per 7 gare ed Oliveri Marco per 4 gare.
– Reclamo presentato dalla società Campo Ligure il Borgo A.S.D. avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 65 del 26 maggio 2022, con il quale sono stati squalificati i tesserati Macciò Saverio per 7 gare ed Oliveri Marco per 4 gare.
Il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni in epigrafe, in quanto: - il Macciò aggrediva fisicamente l’allenatore della squadra avversaria e teneva altresì una condotta ingiuriosa violenta ed aggressiva nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria generando così una rissa che si protraeva in due distinti momenti, dapprima nel terreno di gioco e successivamente all’uscita da questo, - l’Oliveri per aver ripetuto numerose espressioni ingiuriose irriguardose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara, sia in occasione dell’espulsione sia al termine della gara avvicinandosi al medesimo nella zona degli spogliatoi. Più in particolare, nel referto di gara l’arbitro asseriva che il Macciò a gioco fermo aggrediva il sig. Nervi Maurizio, allenatore della società Rossiglionese strappandogli dalle mani il pallone e spintonandolo, nonché il massaggiatore della stessa sig. Folli Paolo, il quale interveniva ed aggrediva il Macciò che per reazione lo tratteneva dalla maglietta e proferiva al suo indirizzo frasi minacciose. Alla notifica del provvedimento il Macciò si allontanava ma veniva raggiunto dal Folli e l’alterco tra i due continuava richiedendo un ulteriore intervento del Direttore di Gara e solo allora i due si recavano negli spogliatoi, senza riportare alcuna lesione fisica. Il tesserato Oliveri invece, proferiva frasi ingiuriose con atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di Gara e alla notifica del provvedimento reiterava la suddetta condotta intimandogli che lo avrebbe aspettato, infatti al termine del 1 tempo lo attendeva nella zona antistante gli spogliatoi e continuava ad ingiuriarlo. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la società Campo Ligure il Borgo A.S.D., chiedendo l’annullamento delle sanzioni e, in subordine, la riduzione della squalifica comminata ai tesserati. Questa Corte non ritiene possano sussistere dubbi di sorta in merito a quanto accaduto e ritiene, conseguentemente, provata la responsabilità dei tesserati per le condotte poste in essere, il Macciò nei confronti dell’allenatore e del massaggiatore della squadra avversaria e l’Oliveri nei confronti del direttore di gara. Sul punto non possono trovare accoglimento le argomentazioni della reclamante, essendo noto che il referto di gara e gli eventuali successivi supplementi costituiscono fonte di prova privilegiata e sostanzialmente insuperabile se non adeguatamente comprovate, circostanza che non si è verificata nel caso in esame. Questa Corte ritiene comunque di dover riformare la sentenza per quanto concerne il numero di giornate di la squalifica inflitte ai calciatori. Non v’è dubbio, che il comportamento del tesserato Oliveri descritto in referto debba qualificarsi come condotta ingiuriosa ma non essendo la stessa concretizzatasi in un contatto fisico pare opportuno ridurre la sanzione a 3 giornate di squalifica considerato inoltre che tale condotta ingiuriosa veniva reiterata nonostante la notifica del provvedimento al termine del 1 tempo.
Il comportamento del tesserato Macciò, sfociato in una condotta violenta che fortunatamente non ha avuto conseguenze lesive per nessuno, era rivolto nei confronti dell’allenatore e del massaggiatore della squadra avversaria ma mai contro il Direttore di Gara, appare opportuno dunque procedere alla riduzione della squalifica a 4 giornate di gara. Per tali motivi, la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Campo Ligure il Borgo A.S.D, delibera di ridurre la squalifica dei tesserati Macciò a 4 giornate di squalifica e ridurre la squalifica del tesserato Oliveri a 3 giornate di squalifica. Conferma nel resto l’impugnata sentenza e dispone la restituzione della tassa, non versata ed addebitata sul conto della società.
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