C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/03/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società USD CANALETTO SEPOR avverso provvedimento di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Filippo SALONIemesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 60 del 10 febbraio 2022 (gara: BOGLIASCO – CANALETTO SEPOR del 5 febbraio 2022 – Juniores U 19 Regionale).
in merito al ricorso proposto dalla società USD CANALETTO SEPOR avverso provvedimento di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Filippo SALONIemesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 60 del 10 febbraio 2022 (gara: BOGLIASCO – CANALETTO SEPOR del 5 febbraio 2022 – Juniores U 19 Regionale).
La società CANALETTO SEPOR ha sporto reclamo avverso il provvedimento in epigrafe in data 15 febbraio 2022, previo preannuncio in data 12 febbraio 2022. Entrambi gli atti in parola, peraltro, sono stati inviati ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non di posta elettronica certificata.
Come è noto, ai sensi dell’art. 53 co. 1 C.G.S. tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il successivo art. 76 co.2 e 3 C.G.S. ribadisce che il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, sia per il preannuncio sia per il reclamo, è previsto l’obbligo di invio a mezzo PEC. Ciò implica che gli atti in parola debbano essere inviati da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata; in difetto di una delle summenzionate condizioni, all’atto inviato non può essere conferito valore legale. Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa di reclamo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società CANALETTO SEPOR e conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 60 del 10 febbraio 2022. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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