C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/03/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società BOLANESE avverso provvedimento di squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Richmond TETTEH emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 60 del 10 febbraio 2022 (gara: CASARZA LIGURE – BOLANESE del 6 febbraio 2022 – Prima Categoria).

 

in merito al ricorso proposto dalla società BOLANESE avverso provvedimento di squalifica per quattro gare nei confronti del calciatore Richmond TETTEH emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 60 del 10 febbraio 2022 (gara: CASARZA LIGURE - BOLANESE del 6 febbraio 2022 – Prima Categoria).

 

La società BOLANESE ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo l’eccessività della sanzione inflitta dal Primo Giudice. Questa Corte ha escusso il direttore di gara, il quale ha confermato quanto consacrato nel proprio referto, precisando che la condotta contestata al TETTEH veniva perpetrata all’esito di un contatto, in corso di gioco, reciproco e prolungato tra il sullodato ed il calciatore avversario attinto. Tale circostanza, consente di qualificare diversamente il comportamento ascritto al TETTEH, potendosi la stessa qualificare come condotta antisportiva e non quale condotta violenta. Ne consegue la necessità di ridurre di una gara la sanzione inflitta dal Primo Giudice rideterminandola in complessive tre gare. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dalla società BOLANESE e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 60 del 10 febbraio 2022, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Richmond TETTEH, rideterminandola complessivamente in tre gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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