C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/03/2022 – Delibera – in merito al reclamo della società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Lidia COMPARE per tre gare pubblicato in data10 febbraio 2022 sul C.U. n. 62 del Comitato Regionale Liguria della Delegazione Provinciale di Imperia, in ordine alla gara FC Sanremo Ladies – Angelo Baiardo disputata il 13/02/22, valevole per il campionato Liguria Eccellenza Femminile.

in merito al reclamo della società FC SANREMO LADIES avverso provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Lidia COMPARE per tre gare pubblicato in data10 febbraio 2022 sul C.U. n. 62 del Comitato Regionale Liguria della Delegazione Provinciale di Imperia, in ordine alla gara FC Sanremo Ladies - Angelo Baiardo disputata il 13/02/22, valevole per il campionato Liguria Eccellenza Femminile.

 

La società FC SANREMO LADIES ha fatto pervenire, in data 21 febbraio u.s., reclamo avverso provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Lidia Compare per tre gare pubblicato in data 17 febbraio 2022 sul C.U. n. 62 del Comitato Regionale Liguria della Delegazione Provinciale di Imperia, in ordine alla gara FC Sanremo Ladies - Angelo Baiardo disputata il 13/02/22, valevole per il campionato Liguria Eccellenza Femminile. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 76, comma 2, C.G.S., infatti, “il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.” Nel caso di specie, il reclamo non è stato preceduto da alcun preannuncio – incombente previsto a pena di decadenza – ciò che lo rende ipso facto inammissibile. Ma vi è di più. Il reclamo, ad una piana lettura, risulta essere privo di motivazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 4, C.G.S. “i ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società FC SANREMO LADIES, confermando integralmente il provvedimento impugnato. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

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