C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 10/03/2022 – Delibera – In merito al reclamo della società USD ROSSIGLIONESE avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 45 del 3/03/2022 relativo alla gara USD ROSSIGLIONESE – US CROCEFIESCHI del 26/02/2022 valevole per il campionato di 2° categoria girone D.
In merito al reclamo della società USD ROSSIGLIONESE avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 45 del 3/03/2022 relativo alla gara USD ROSSIGLIONESE – US CROCEFIESCHI del 26/02/2022 valevole per il campionato di 2° categoria girone D.
La società USD ROSSIGLIONESE ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni dell’ammenda di € 200,00 e della squalifica del campo per una gara.
Tali sanzioni sono state comminate in quanto un soggetto identificato dall’arbitro quale sostenitore della squadra di casa, al termine della gara, entrava indebitamente nell’area degli spogliatoi ed ivi proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei suoi confronti. La ricostruzione dei fatti compendiata nel provvedimento del Primo Giudice non può essere revocata in dubbio: l’arbitro, infatti, nel proprio referto ha riferito esplicitamente di essere stato verbalmente aggredito da un soggetto non inserito in distinta e chiaramente identificato quale “appartenente alla società ospitante”. Nel caso di specie, stando al contenuto del referto arbitrale è pacifico che un sostenitore della società ospitante abbia proferito frasi ingiuriose e minacciose verso il direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, appare congrua la sanzione dell’ammenda determinata dal Primo Giudice nella misura di € 200,00. Questa Corte non ritiene che il fatto, per quanto deplorevole, possa qualificarsi come particolarmente grave, in quanto commesso da un solo sostenitore che, approfittando di un momento di distrazione dell’addetto alla zona spogliatoi, si avvicinava al DG aggredendolo verbalmente senza ulteriori e più gravi conseguenze. Alla luce di quanto sopra, appare equa e proporzionata ai fatti in contestazione la sanzione pecuniaria per come determinata dal GS. Al contrario, ulteriormente argomentando, non si ritiene congrua la sanzione della squalifica del campo per una gara, stante la mancanza dei presupposti necessari ai fini dell’irrogazione di una simile sanzione. Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società USD ROSSIGLIONESE, annulla la sanzione della squalifica del campo per una giornata sostituendola con quella della disputa di una gara a porte chiuse. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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