C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo in proprio del sig. Gallitto Paolo, dirigente accompagnatore della società Nuova Oregina Calcio, avverso provvedimento di squalifica fino al 14.04.2022 emesso dal GS nella gara del campionato di prima categoria gir. D, Pieve Ligure – Nuova Oregina del 20.02.2022 nei confronti del medesimo e pubblicato con C.U. n. 64 del 24.02.2022
Reclamo in proprio del sig. Gallitto Paolo, dirigente accompagnatore della società Nuova Oregina Calcio, avverso provvedimento di squalifica fino al 14.04.2022 emesso dal GS nella gara del campionato di prima categoria gir. D, Pieve Ligure – Nuova Oregina del 20.02.2022 nei confronti del medesimo e pubblicato con C.U. n. 64 del 24.02.2022
Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, ha inflitto la seguente sanzioni: squalifica fino al 14.04.2022 emesso dal GS nella gara del campionato di prima categoria gir. D, Pieve Ligure – Nuova Oregina del 20.02.2022 il reclamante veniva espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo del ddg,alla notifica dell'espulsione si atteggiava in modo non consono, colpendo ripetutamente con pugni e manate la panchina, rivolgendo inoltre al ddg medesimo un'espressione blasfema e sbattendo ancora il cancello con molta violenza, all'uscita dal tdg. Al termine della gara, si presentava insieme al proprio massaggiatore nello spogliatoio del ddg per chiedere spiegazioni sull'espulsione avvenuta durante la gara, spingendosi entrambi fino al punto di chiedere di addebitare l'espulsione al massaggiatore medesimo, falsando, in tal modo, i fatti avvenuti sul tdg. In tale occasione si scusava per la reazione avuta nei confronti sul tdg durante la gara Il sig. Gallitto ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata. Il reclamante ha contestato la misura della sanzione, adducendo che il proprio comportamento non si era concretizzato in maniera così grave come relazionato dal ddg in referto. Dall’esame proprio del referto di gara invece emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, conferma la squalifica inflitta al Signor Gallitto Paolo fino alla data del 14 aprile 2022. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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