C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 31/03/2022 – Delibera – Reclamo della società SSD CENTRO POL. SANT’EUSEBIO avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 48 del 10 marzo 2022.
Reclamo della società SSD CENTRO POL. SANT’EUSEBIO avverso provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 48 del 10 marzo 2022.
Con reclamo ritualmente proposto, la società CENTRO POL. SANT’EUSEBIO ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale lo stesso ha inflitto le seguenti sanzioni:ammenda di € 250,00 e squalifica del campo di gioco.
In particolare, la sanzione pecuniaria è stata inflitta per il comportamento antisportivo e violento da parte dei tesserati, i quali al termine della gara, venivano coinvolti in una rissa con i giocatori della squadra avversaria. Il Direttore di Gara non è riuscito a determinare la responsabilità di ogni singolo giocatore ma ha riferito che nella rissa erano coinvolti i giocatori di entrambi le squadre, ivi compresi quelli che erano in panchina. Ne segue dunque la responsabilità oggettiva di entrambe le società per il comportamento violento dei loro tesserati. A carico della società ricorrente il Giudice Sportivo dispone un’ammenda superiore rispetto a quella comminata alla società Olimpic 1971 in quanto, come da referto del Direttore di Gara, i giocatori del Sant’ Eusebio hanno dato origine alla colluttazione generale tenendo un comportamento provocatorio. La reclamante contesta questo fatto, addebitando invece agli avversari l’atteggiamento provocatorio. La riconducibilità della provocazione però ai tesserati della società reclamante è stata ben compendiata nel referto arbitrale dove il Direttore di Gara scrive che i calciatori del S. Eusebio iniziavano a provocare l’Olimpic e a deriderli. Non c’è margine, pertanto, per accogliere le doglianze in merito avanzate dalla reclamante. Per quanto attiene la squalifica del campo di gioco disposta poiché, il custode della società Sant’Eusebio al termine della rissa, chiudeva all’interno del recinto di gioco il Direttore di Gara e i giocatori della società avversaria, questa Corte ritiene che debba essere annullata. Tale decisione è stata presa unicamente al fine di evitare ulteriori condotte violente da parte dei giocatori di entrambe le squadre e di conseguenza non merita censura. Non può certamente ravvisarsi la volontà da parte del custode di “sequestrare” i giocatori ne tanto meno il Direttore di Gara. In un momento concitato fra le due squadre, i cui tesserati erano addivenuti ad una colluttazione, ha provato ad evitare che la situazione potesse aggravarsi e, come la reclamante ha precisato, in accordo con l’allenatore della squadra avversaria ha ritenuto utile separare fisicamente le due squadre facendole entrare una alla volta nello spogliatoio chiudendo momentaneamente il cancello. E’opinione di Questa Corte che la squalifica del campo debba essere annullata in considerazione dell’assenza in capo alla società reclamante di qualsivoglia volontà lesiva nei confronti degli avversari e del Direttore di Gara, ma solo dettata dall’esigenza di dover separare le due squadre per permettergli di entrare negli spogliatoi cercando così di evitare che la rissa potesse avere ulteriori conseguenze. Per tali ragioni, la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria DICHIARA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società CENTRO POL. SANT’EUSEBIO, di: - Annullare la squalifica del campo di gioco. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.
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