C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. avverso il provvedimento di squalifica per quattro giornate del calciatore Faggiano Stefano emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17/03/2022.

Reclamo della società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. avverso il provvedimento di squalifica per quattro giornate del calciatore Faggiano Stefano emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17/03/2022.

 

Il Signor Stefano FAGGIANO è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo per condotta violenta, poiché dopo aver subito un fallo da un avversario, lo attingeva con un calcio al costato mentre quest’ultimo era a terra, senza provocare conseguenze lesive. La società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. ha proposto gravame ammettendo la reazione ma solo verbale del proprio tesserato, negando l’aggressione fisica. Ha dedotto, poi, l’eccessività della squalifica inflitta dal G.S. e chiesto la riduzione della stessa. Il reclamo è, nel suo complesso, infondato ed ai limiti dell’inammissibilità. La reclamante, infatti, si è limitata a dedurre, testualmente, che la “reazione” del proprio tesserato è stata “forse un po’ esagerata, ma pur sempre a livello verbale e non tramite aggressione violenta”.

Tale osservazione, peraltro, è meramente labiale ed è smentita dal contenuto del referto arbitrale nel quale è riportato analiticamente il comportamento del tesserato. L’entità della sanzione, inoltre, appare commisurata alla gravità del fatto, tenuto conto delle modalità dell’azione e della parte del corpo attinta dal Signor Faggiano nei confronti del giocatore avversario. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, rigetta il ricorso proposto dalla società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo. Delibera l’incameramento della tassa di reclamo, non versata e depositata in acconto.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it