C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD VALLESCRIVIA 2018 avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate dell’allenatore Tomassetti Gianluca emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 75 del 24/03/2022.

Reclamo della società ASD VALLESCRIVIA 2018 avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate dell’allenatore Tomassetti Gianluca emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 75 del 24/03/2022.

 

Il Signor Gianluca TOMASSETTI è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per aver rivolto al D.G. un’espressione gravemente irriguardosa e per aver ritardato l’uscita dal terreno di gara, a seguito di espulsione, per 3 minuti circa. La società ASD VALLESCRIVIA 2018 ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Dall’esame del referto di gara, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento, la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. Ciò che questa Corte non condivide, diversamente, è l’entità della sanzione, che appare eccessiva rispetto al fatto in oggetto. Dall’esame del referto arbitrale emerge con chiarezza che la condotta irriguardosa posta in essere dal TOMASSETTI nei confronti dell’arbitro si è concretizzata in un unico episodio, non reiterato. Pertanto, a parere di questa Corte, la sanzione dev’essere applicata nella misura minima prevista e, quindi, con la squalifica di due giornate. Inoltre, è irrilevante il fatto che il TOMASSETTI abbia fatto perdere tre minuti della partita a seguito dell’espulsione in quanto questi minuti, come certificato dall’arbitro, sono stati poi recuperati. Dal referto arbitrale, infine, non emergono elementi utili per sanzionare il tentativo di litigio con un dirigente avversario che, di fatto, non può dirsi essersi concretizzato. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per ridurre di una gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor. Tomassetti Gianluca. Conferma nel resto. Delibera la restituzione della tassa di reclamo.

 

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