C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – Reclamo della società U.P. BRAGNO avverso il provvedimento di squalifica per quattro giornate dell’allenatore Monte Fabrizio emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17/03/2022.

 

Reclamo della società U.P. BRAGNO avverso il provvedimento di squalifica per quattro giornate dell’allenatore Monte Fabrizio emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17/03/2022.

 

Il Signor Fabrizio MONTE è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo per essere uscito dalla propria area tecnica per andarsi a scontrare con uno spettatore che si trovava dietro le panchine e, a seguito di espulsione, per essersi diretto verso lo spettatore senza, però, passare alle vie di fatto. Si recava, quindi, negli spogliatoi e qui sferrava ripetuti calci contro lo spogliatoio della propria società di appartenenza recando danni collaterali anche allo spogliatoio della terna arbitrale. La società U.P. BRAGNO ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione per quanto riguarda il primo addebito e l’inesistenza del secondo addebito chiedendo, quindi, la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. Dall’esame del referto di gara emerge chiaramente come, in effetti, il secondo addebito ascritto al sig. MONTE, in realtà, sia stato attribuito dall’arbitro ad altro tesserato della società U.P. BRAGNO, tal sig. Galiano Manuel. Pertanto, la sanzione dev’essere applicata solo ed esclusivamente per il primo fatto addebitato per il quale non può non essere preso in considerazione che l’alterco del sig. MONTE con lo spettatore si è concluso senza passare alle vie di fatto. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per ridurre di due gare la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce di due gare la squalifica inflitta al Signor. Monte Fabrizio. Conferma nel resto. Delibera la restituzione della tassa di reclamo.

 

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