C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 28/04/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD AURORA CALCIO avverso provvedimento di squalifica per numero tre gare nei confronti del calciatore Fausto REBELLA emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 81 del 14 aprile 2022 (gara: AURORA CALCIO – ATLETICO ARGENTINA del 10 aprile 2022 – Prima Categoria).

in merito al ricorso proposto dalla società ASD AURORA CALCIO avverso provvedimento di squalifica per numero tre gare nei confronti del calciatore Fausto REBELLA emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 81 del 14 aprile 2022 (gara: AURORA CALCIO – ATLETICO ARGENTINA del 10 aprile 2022 – Prima Categoria).

 

Il G.S. ha squalificato il Signor Fausto REBELLA per numero tre gare poiché “a gioco fermo spintonava con veemenza, con le mani un avversario colpendolo al petto, senza conseguenze lesive”. Avverso tale sanzione, ha proposto formale reclamo la società ASD AURORA CALCIO deducendo sostanzialmente l’eccessività della stessa e formulando diverse richieste istruttorie. In particolare, la reclamante ha dedotto che l’azione commessa dal Rebella, pur connotata da disvalore sociale, sia avvenuta in diretta reazione immediata al comportamento lesivo posto in essere da un avversario che portava via il pallone, dal punto del fallo, al fine di ritardare la ripresa del gioco da parte dell’Aurora Calcio. A seguito della condotta posta in essere dal Rebella, si originava una “mass confrontation” tra il medesimo e l’avversario che terminava poco dopo a seguito dell’intervento dei compagni di squadra e di alcuni dirigenti che allontanavano i due litiganti. Dal comportamento del Rebella, però, non derivavano lesioni all’avversario. Da qui, l’assunto della reclamante sulla circostanza che non possano applicarsi in capo al Rebella ed all’avversario la medesima sanzione, essendo il comportamento del secondo connotato da maggior disvalore sociale. Le richieste istruttorie sono inammissibili, ancorché superflue in quanto finalizzate a ricostruire la vicenda già minuziosamente esposta nel reclamo e comunque ben enucleata nel referto arbitrale.

Per gli stessi motivi sopra esposti, questa Corte, ritiene di non dover richiedere nessun supplemento di rapporto al direttore di gara avendo egli esposto con la massima chiarezza i fatti per cui si procede. Pacifica è la condotta commessa dal Rebella ed altrettanto pacifica è la responsabilità del sullodato in relazione all’addebito mossogli, ancorché la medesima sia stata originata da un comportamento dell’avversario non improntato a correttezza e dal quale comunque non sono scaturiti eventi lesivi a danno del medesimo. Per tale ragione, il reclamo è parzialmente fondato nella parte in cui è stato evidenziato come la condotta dell’avversario sia stata la causa immediata e diretta di quella del Rebella, tale per cui appare corretta una graduazione delle sanzioni in modo differente tra le due parti con conseguente rideterminazione di quella in capo al Rebella in complessive numero due gare di squalifica. * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD AURORA CALCIO e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 81 del 14 aprile 2022, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Fausto REBELLA, rideterminandola complessivamente in numero due gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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