C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 05/05/2022 – Delibera – in merito al reclamo proposto dalla società A.S.D. Pietra Ligure 1956 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pronunciata nella seduta del 06/04/2022, pubblicata in data07/04/2022 sul C.U. n. 79 con la quale è stata comminata alla predetta società la squalifica del campo di gara per una giornata del Campionato Regionale di Eccellenza Liguria Playout, nonché la sanzione pecuniaria di Euro 200,00 (gara: A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 – A.S.D. BUSALLA CALCIO del 3 APRILE 2022 – Campionato Eccellenza – Girone A).

in merito al reclamo proposto dalla società A.S.D. Pietra Ligure 1956 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pronunciata nella seduta del 06/04/2022, pubblicata in data07/04/2022 sul C.U. n. 79 con la quale è stata comminata alla predetta società la squalifica del campo di gara per una giornata del Campionato Regionale di Eccellenza Liguria Playout, nonché la sanzione pecuniaria di Euro 200,00 (gara: A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 – A.S.D. BUSALLA CALCIO del 3 APRILE 2022 - Campionato Eccellenza - Girone A).

 

La società A.S.D. Pietra Ligure 1956 ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale alla medesima veniva comminata la squalifica del campo di gara per una giornata del Campionato Regionale di Eccellenza Liguria Playout nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00: “Per il comportamento tenuto da una decina di propri sostenitori che, al termine del primo tempo, mentre la terna si dirigeva negli spogliatoi, si accalcavano in tribuna contro i parapetti sopra il tunnel di uscita e, nel momento in cui la terna medesima transitava nel tunnel uscendo da tdg, i suddetti sostenitori rivolgevano contro i ddg espressioni ingiuriose e minacciose. Inoltre, diversi di loro, sputavano anche producendo copiose secrezioni, contro i ddg medesimi, colpendoli più volte. In particolare, un AA, che usciva dal rdg prima del ddg veniva colpito da uno sputo alla testa e, mentre transitava il ddg, almeno uno di questi lo colpiva in pieno petto, tanto da indurlo perfino ad allegare una foto dell’evidenza al referto; non appena il ddg transitava nei pressi, volgendosi indietro, notava chiaramente che pure in direzione dell’altro AA venivano direzionati dall’alto sputi e copiose secrezioni. Al termine del secondo tempo, poi, mentre la terna transitava nello stesso tunnel, veniva nuovamente fatta oggetto di gravi e reiterate espressioni ingiuriose e gravemente minacciose, da parte dello stesso gruppo di tifosi, espressioni accompagnate da nuovi e ancor più copiosi sputi, che colpivano, questa volta, il ddg più volte sulla testa, in particolare all’orecchio, sui capelli e sulla fronte. Nel medesimo frangente, anche entrambi gli AA, venivano raggiunti da numerosi sputi, rispettivamente, l’AA1, all’altezza del braccio destro e l’AA2 alla testa (infrazioni, queste riferite da parte degli AA). La scena avveniva nell’assoluta estraneità dei fatti della dirigenza di casa e dei giocatori di casa, che, tuttavia, non hanno accennato a stemperare i suddetti comportamenti (sanzioni aggravate per la natura dei gesti particolarmente riprovevoli, rivolti verso i ddg in maniera ripetuta in due momenti diversi, ed ancor più acuiti dallo stato di pandemia ancora in atto, quali potenziali vettori di contagio, e per la totale inerzia della società nell’occasione, che non si adoperava minimamente per evitare, o ridurre, i comportamenti de quo).”. La società reclamante nel proprio atto difensivo non nega e non contesta la ricostruzione dei fatti così come descritta nel referto arbitrale di cui riconosce, peraltro, l’assoluta valenza probatoria. L’esponente si limita a lamentarsi dell’eccessiva gravosità delle sanzioni disposte. In particolare, in merito alla squalifica del campo per una giornata,viene sottolineato come la A.S.D. Pietra Ligure 1956 non abbia precedenti specifici e come la predetta società si sia sempre distinta per la regolarità del comportamento tanto dei propri tesserati quanto dei propri tifosi. Inoltre la difesa della reclamante evidenzia, altresì, come la particolare situazione storica, nonché le ferree normative anti Covid rendano assai complicata l’organizzazione di una partita su un altro terreno di gioco facendo sì che tale sanzione risulti di difficile realizzabilità. Per tale ragione l’esponente chiede, in via subordinata, nelle proprie conclusioni, l’applicazione della meno gravosa e più facilmente attuabile sanzione della disputa a porte chiuse di un incontro. Sull’inerzia di giocatori, tecnici e dirigenti la reclamante si giustifica adducendo l’impossibilità di un fattivo intervento stante le modalità del comportamento dei tifosi. Infine sulla pena pecuniaria lamenta l’eccesiva onerosità della medesima in ragione della mancanza di recidività in capo all’esponente. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. Se è pur vero che il comportamento di parte della tifoseria nel corso della gara del 3 aprile sia inequivocabilmente da censurare, tuttavia, sul piano della concreta realizzabilità, la sanzione della squalifica del campo per una giornata di campionato appare eccessivamente gravosa e non motivata. Pertanto, risulta fondata la richiesta della reclamante di applicare la sanzione più lieve della disputa a porte chiuse. In merito all’inerzia della dirigenza e dei giocatori dell’esponente, per quanto tale atteggiamento possa apparire discutibile, nondimeno, per le modalità del comportamento posto in essere da alcuni membri della tifoseria, appare plausibile presumere che un intervento da parte del reparto tecnico-dirigenziale della squadra di casa non sarebbe stato comunque risolutivo. Alla luce di quanto sopra specificato, tenuto conto l’applicazione della sanzione più lieve, valutate le modalità del comportamento della tifoseria e l’inerzia del reparto tecnico-dirigenziale della società A.S.D. Pietra Ligure 1956, la sanzione pecuniaria comminata appare, invece, congrua e, pertanto, viene integralmente confermata. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società A.S.D. Pietra Ligure 1956e, in riforma, applica la meno gravatoria sanzione della disputa di un incontro a porte chiuse in sostituzione della squalifica del campo per una giornata. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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