C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 19/05/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. Pontelungo 1949 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C. – pubblicata in data5 maggio 2022 sul C.U. n. 85 in merito alla sanzione di tre giornate di squalifica inflitta al proprio calciatore Pietro DADDI nella gara contro la Società Carlins Boys valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone A del 1°maggio 2022.

Reclamo della società A.S.D. Pontelungo 1949 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C. - pubblicata in data5 maggio 2022 sul C.U. n. 85 in merito alla sanzione di tre giornate di squalifica inflitta al proprio calciatore Pietro DADDI nella gara contro la Società Carlins Boys valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone A del 1°maggio 2022.

 

La società A.S.D. Pontelungo 1949 ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con la quale il proprio tesserato Pietro DADDI è stato squalificato per 3 giornate perché:“Dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, portava il palmo della mano sul viso dell’avversario, spingendolo all’indietro, senza conseguenze lesive.

La società reclamante nel proprio atto difensivo non contesta la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale. L’esponente si limita a lamentarsi dell’eccessiva gravosità della sanzione disposta chiedendone una riduzione in quanto la condotta posta in essere dal proprio giocatore squalificato sarebbe configurabile come gravemente antisportiva, considerato che nella particolare circostanza di fatto il gioco fosse fermo, in una fase prossima alla immediata ripresa dello stesso e la spinta alla parte alta del corpo non ha procurato conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria. Il reclamo è accoglibile. Nel caso di specie, per le modalità con cui si sono svolti i fatti, può trovare piena applicazione l’art. 39, comma 1, C.G.S. La ricostruzione degli eventi così come effettuata dalla reclamante trova piena conferma nel referto arbitrale. Appare pacifico che il calciatore Daddi allontanava da sé il giocatore della squadra rivale non con l’intenzione di colpirlo con violenza o di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ma piuttosto per riprendere velocemente il gioco. In tale situazione, la sanzione inflitta al tesserato della società reclamante appare riducibile di una giornata di squalifica rispetto a quella inflitta in primo grado. * * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. Pontelungo 1949 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale pubblicato in data 5 maggio 2022 sul C.U. n. 85 e, in riforma, riduce a due gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Pietro DADDI. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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