C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 26/05/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. GENOA CFG 1999 avverso il provvedimento di ripetizione della gara emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 61 del 05/05/2022.
Reclamo della società A.S.D. GENOA CFG 1999 avverso il provvedimento di ripetizione della gara emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 61 del 05/05/2022.
Con provvedimento pubblicato in data 05/05/2022 (C.U. 61) il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara del 01/05/2022 tra la società A.S.D. GENOA CFG 1999 e la società K PANTERS 4 LIFE per aver giudicato irrituale il comportamento tenuto dal D.G. e giustificato il conseguente rifiuto della società ospitata a non prendere parte alla gara. In particolare, il D.G., durante l’identificazione dei partecipanti alla gara della società K PANTERS 4 LIFE, ha riscontrato una differenza tra il volto di un calciatore rispetto a quello impresso sulla foto della tessera federale e, di conseguenza, come previsto dalla normativa e dal regolamento, ha richiesto un altro valido documento di riconoscimento. La società K PANTERS 4 LIFE ha, quindi, dichiarato di non avvalersi di quel giocatore per la disputa dell’incontro ma il D.G. ha, comunque, ritenuto doveroso ripetere l’appello dei giocatori della società ospitata la quale, ritenendo tale comportamento ultroneo e ingiustamente gravatorio, per tutta risposta ha deciso di non prendere più parte alla gara che, quindi, non è stata disputata.
La società A.S.D. GENOA CFG 1999 ha proposto tempestivo gravame deducendo la correttezza del comportamento tenuto dall’arbitro, in ossequio alla vigente regola 3, sezione Guida Pratica AIA, comma 2 del “Regolamento del giuoco del calcio” e, conseguentemente, viziata la decisione del G.S. per la mancata applicazione sia dell’art. 53 che dell’art. 55, comma 1, delle N.O.I.F., chiedendo, pertanto, la perdita della gara per 0-3 a carico della società K PANTERS 4 LIFE. A giudizio di questa Corte, il reclamo è meritevole di accoglimento. Dall’esame del referto di gara emerge inequivocabilmente come il D.G., durante l’appello, accortosi di una palese differenza tra il volto di un giocatore della società K PANTERS 4 LIFE rispetto a quello impresso sul tesserino federale, colto dal dubbio che la stessa circostanza potesse verificarsi anche nei confronti di altri giocatori della società ospitata, abbia disposto la semplice ripetizione dell’appello per chiedere anche la data di nascita. In tale comportamento del D.G. non si ravvede alcuna presunta irritualità. Infatti, proprio per il ruolo che ricopre, il D.G. ha il diritto di effettuare tutte le opportune verifiche per consentire il regolare svolgimento della gara, specialmente a seguito di un episodio come quello verificatosi con il mancato riconoscimento di un giocatore. Piuttosto, è il comportamento tenuto dalla società K PANTERS 4 LIFE a dover essere ritenuto ingiustificato in quanto ad una semplice e legittima decisione dell’arbitro di ripetere l’appello, chiedendo anche la data di nascita, ha opposto un perentorio rifiuto decidendo autonomamente di non prendere più parte alla gara. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per accogliere le richiesta della società reclamante. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del reclamo, dispone la perdita della gara per 0 – 3 a carico della società Panters 4 Life. Delibera la restituzione della tassa di reclamo.
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