C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 09/06/2022 – Delibera – In merito al reclamo presentato personalmente dal giocatore della Società ‘Pontelungo 1949’ Signor Matteo Calandrino avverso provvedimento di squalifica per 4 giornate del giocatore, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato con C.U. n. 94 del 26/05/2022 (Gara: CAMPESE F.B.C. VS PONTELUNGO 1949 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE FINALE PLAY OFF, IN DATA 22.05.2022)

In merito al reclamo presentato personalmente dal giocatore della Società ‘Pontelungo 1949’ Signor Matteo Calandrino avverso provvedimento di squalifica per 4 giornate del giocatore, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato con C.U. n. 94 del 26/05/2022 (Gara: CAMPESE F.B.C. VS PONTELUNGO 1949 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE FINALE PLAY OFF, IN DATA 22.05.2022)

 

Il giocatore Signor Matteo Calandrino ha proposto tempestivamente rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe che, in forza del provvedimento impugnato, ha disposto: a) la squalifica per quattro giornate del giocatore della Società PONTELUNGO 1949 Signor Matteo CALANDRINO perché espulso per doppia ammonizione, usciva dal terreno di gioco applaudendo il direttore di gara e rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose; durante il secondo tempo di gioco, stazionava nella zona degli spogliatoi, continuando a protestare. A fine gara, rientrava sul terreno di gioco andando a stringere la mano al direttore di gara con fare minaccioso e rivolgendogli espressioni irriguardose, ingiuriose e gravemente lesive del suo prestigio; * Sostiene il giocatore della Società PONTELUNGO 1949 Signor Matteo CALANDRINO che il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure sia erroneo ed eccessivamente gravatorio nei Suoi confronti in quanto, a dire del reclamante: a) la gara era agonisticamente molto intensa. b) Il Reclamante si è indispettito nei confronti del Direttore di Gara in quanto, dopo aver subito una prima ammonizione a seguito di condotta fallosa che aveva altresì indotto il direttore di gara a concedere alla squadra avversaria un calcio di rigore che aveva determinato il pareggio della stessa, avrebbe commesso, a suo dire, un fallo di gioco veniale dopo alcuni minuti che avrebbe indotto il Direttore di Gara ad aspellerlo dal terreno di gioco per condotta antisportiva, a dire del Reclamante, insussistente; sostiene per l’effetto che il Direttore di Gara sarebbe incorso in un errore tecnico adottando detta decisione disciplinare nei Suoi confronti; c) Nega di aver protestato nei confronti dell’arbitro durante il secondo tempo di gioco, allorché stazionava nella zona degli spogliatoi, e cosippure riferisce di non essersi avvicinato all’arbitro a fine gara con fare minaccioso ma unicamente per chiarire con il Direttore di Gara la propria posizione in merito all’accaduto. * Il Ricorso è infondato e va respinto. La narrativa dei fatti, quale è esposta dal Reclamante nel ricorso introduttivo, conferma in modo confessorio le condotte enucleate dall’arbitro nel referto di gara ed oggetto di valutazione da parte del primo Giudice. Asseriti ed indimostrati errori tecnici, in cui sarebbe incorso il direttore di gara nel corso della competizione, non sono né possono essere valutati alla stregua di una esimente o di una attenuante per condotte che hanno determinato l’adozione delle sanzioni disciplinari da parte dell’arbitro e che vi sono state certamente, come finanche riferisce, seppur scusandosi e dichiarandosi pentito per le condotte assunte, il Reclamante stesso. Le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure sono coerenti con lo svolgimento dei fatti enucleato nel referto arbitrale, che per costante giurisprudenza di questa Corte ha fede privilegiata, e paiono proporzionate: il giocatore Calandrino, già espulso per doppia ammonizione, si rendeva colpevole di ulteriore condotta, anch’essa di per sé sanzionabile, consistente nell’inveire nei confronti del direttore di gara con espressioni irriguardose e lesive della dignità dell’arbitro; proseguiva nella sua condotta antisportiva anche allorché, già espulso, stazionava nella zona degli spogliatoi durante il secondo tempo di gioco; infine reiterava dette condotte a fine gara nei confronti dell’Arbitro, che avvicinava con fare che il Direttore di Gara ha percepito come minaccioso. PQM La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, respinge il Reclamo presentato dal giocatore della Società Pontelungo 1949 Signor Matteo CALANDRINO avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei Suoi pubblicato con C.U. n. 94 del 26/05/2022 e conferma, per l’effetto, la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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