C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 13/06/2022 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società VALLESCRIVIA 2018 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 65 del 26 maggio 2022 (gara: VALLESCRIVIA 2018 – BORGORATTI del 26 maggio 2022 – Giovanissimi U 15).

in merito al ricorso proposto dalla società VALLESCRIVIA 2018 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 65 del 26 maggio 2022 (gara: VALLESCRIVIA 2018 - BORGORATTI del 26 maggio 2022 – Giovanissimi U 15).

 

Il Primo Giudice ha inflitto, a carico della società VALLESCRIVIA, le sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda, della disputa di tre gare a porte chiuse e della penalizzazione di un punto in classifica, per la ritenuta responsabilità della società in relazione alla sospensione della gara in epigrafe. Il Giudice Provinciale ha, altresì, squalificato il tesserato del Vallescrivia Riccardo NESCI per tre gare,quale autore materiale di alcune delle condotte che avrebbero determinato la sospensione della gara. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Vallescrivia deducendo l’infondatezza, in fatto, del provvedimento del Giudice Sportivo e, in particolare, allegando l’assenza di qualsivoglia condotta addebitabile alla società che abbia determinato l’arbitro a sospendere la gara. In merito alla tempestività del reclamo, è necessario premettere quanto segue. Come è noto, con C.U. FIGC n. 160 A del 3 febbraio 2022, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate. Ai sensi di tale disposizione, “per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”.

Nella vigenza del vecchio C.G.S. l’abbreviazione dei termini era limitata ai soli casi di reclamo avverso la regolarità della gara e, più in generale, alle sole ipotesi in cui oggetto di contestazione era il risultato della gara. La ratio di tale disposizione era, evidentemente, quella di evitare che il risultato di un gara potesse restare troppo a lungo sub iudice nelle fasi finali di un Campionato laddove, al contrario, è necessario acquisire al più presto i risultati definitivi ed omologati delle partite disputate. Nella vigenza del vecchio Codice, diversamente, non era prevista alcuna abbreviazione dei termini per i reclami concernenti l’impugnazione di squalifiche e sanzioni. E’opinione di Questa Corte che, in effetti, non vi sia alcuna ragione per applicare l’abbreviazione dei termini a quest’ultima fattispecie di reclami. Anche nelle ultime quattro giornate, infatti, non sussiste alcun motivo tale da imporre una particolare celerità nella definizione delle sanzioni disciplinari ovvero di altre sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, salvo che non afferiscano il risultato della gara. Se, infatti, è ineccepibile l’esigenza di garantire, nelle fasi terminali della stagione sportiva, l’assenza di risultati sub iudice, non si vede alcun elemento per assicurare pari garanzia di sollecitudine nelle decisioni concernenti sanzioni la cui esecuzione resterebbe comunque disciplinata dall’art. 19 CGS. Questa Corte rileva, altresì, che l’art. 76 co. 3 CGS stabilisce che “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Il reclamo tardivo, quindi, non è tout court inammissibile, ma non obbliga la Corte Sportiva a pronunciarsi. D’altra parte, al fine di evitare giudizi potenzialmente sperequativi, ad avviso di Questa Corte è in ogni caso necessario tracciare una linea di demarcazione oltre la quale l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile e tale linea è stata costantemente individuata nel mancato rispetto dei requisiti e delle incombenze previste dall’art. 76 CGS. Nel caso, come quello di specie, di impugnazione di sanzioni in regime di abbreviazione dei termini, diversamente, Questa Corte si è sempre risolta nel senso di decidere in reclami tardivamente proposti, non essendovi alcuna ragione per applicare detto regime, particolarmente gravoso per società e tesserati, in relazione a provvedimenti in relazione ai quali non constino particolari esigenze di sollecitudine. Per tali ragioni, il reclamo della società Pieve Ligure va dichiarato inammissibile nella sola parte in cui viene impugnata la sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino. Nel merito il reclamo appare fondato, nei limiti che verranno di seguito precisati. Dal referto arbitrale emerge con chiarezza che la gara sia stata sospesa a causa di una rissa scaturita sul t.d.g. tra tesserati di ambo le squadre. La rissa, a sua volta, era stata originata da una colluttazione tra l’allenatore del Vallescrivia ed un calciatore non identificato della società Borgoratti; colluttazione, quest’ultima, insorta a seguito di una condotta antisportiva posta in essere dal secondo in danno del primo. Contestualmente, si verificava, altresì, una rissa tra genitori sugli spalti. Tale episodio, peraltro, per espressa affermazione dell’arbitro non condizionava il prosieguo della gara. Pertanto, è pacifico che quanto accaduto sugli spalti non abbia avuto alcun determinismo sul regolare svolgimento della gara, di talché tale episodio non può essere valutato ai fini dell’applicazione delle sopraccitate sanzioni. Per quanto concerne le restanti condotte, dal referto arbitrale appare evidente che la decisione di sospendere definitivamente la gara a causa della rissa tra tesserati di ambo le squadre scoppiata sul t.d.g.. La scaturigine di tale passaggio alle vie di fatto, peraltro, deve essere individuata nella condotta antisportiva posta in essere da un calciatore del Borgoratti, non compiutamente identificato il quale strappava il pallone dalle mani dell’allenatore del Vallescrivia. Da tale condotta, infatti, scaturiva la reazione di un tesserato del Vallescrivia e, successivamente, il passaggio alle vie di fatto tra tesserati di ambedue i sodalizi. Di conseguenza, la responsabilità della rissa e, quindi, della sospensione della gara, non avrebbe dovuto essere addebitata esclusivamente al Vallescrivia, atteso che i fatti che avevanoindotto il direttore di gara alla decisione di cui sopra venivano originati da una condotta – certamente antisportiva e certamente sanzionabile – posta in essere da un tesserato della società avversaria, anche se non individuato specificatamente dall’arbitro.

Nessun rilievo, inoltre, può essere dato all’intervento delle Forze dell’Ordine, in quanto queste ultime intervenivano, come da referto “in seguito ad una rissa scoppiata tra i tifosi”; tale rissa, come si è detto, non aveva alcuna efficacia causale nella sospensione della gara, poiché lo stesso direttore di gara ha affermato che tale evento “non ha condizionato il prosieguo della gara”. In buona sostanza, la gara veniva sospesa non per quanto era accaduto sugli spalti, bensì per quanto si era verificato sul terreno di giuoco. In relazione a questi ultimi fatti, non si ritiene corretta l’attribuzione di responsabilità alla società Vallescrivia, per lo meno in via esclusiva. Pertanto, non si condivide la dosimetria sanzionatoria del Primo Giudice, il quale ha ritenuto la società meritevole delle sanzioni di cui sopra “in considerazione della pluralità e gravità delle condotte di cui si sono resi colpevoli i suoi tesserati ed i suoi sostenitori”. Al contrario, è opinione di Questa Corte che la responsabilità della società Vallescrivia sia da valutare in termini completamente differenti, stante la scaturigine della rissa, così come evidenziata in narrativa. Da tale ragionamento consegue la necessità di emendare il provvedimento del Giudice Sportivo nella parte in cui ha inflitto le sanzioni della disputa di tre gare a porte chiuse e della penalizzazione di un punto in classifica. Per quanto attiene la posizione del Signor Nesci, dal referto arbitrale consta che lo stesso sia stato ammonito al 15’ del s.t. per “comportamento antisportivo”. Non risulta che tale condotta abbia avuto rilievo alcuno nella decisione di sospendere la gara o di altri fatti in tal senso rilevanti. Alla luce di quanto sopra, la squalifica deve essere annullata. * * * * * * * * * * * * P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui viene richiesta l’annullamento della sanzione della perdita della gara. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vallescrivia annulla la sanzione della disputa di tre gare a porte chiuse e della penalizzazione di un punto in classifica. Annulla, altresì, la sanzione della squalifica inflitta al Signor NESCI. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

 

 

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