F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 008/CSA pubblicata del 31 Agosto 2022 – SSD Catania Beach Soccer Arl

 

Decisione n. 008/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 002/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente 

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 002/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Catania Beach Soccer a r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale Beach Soccer – n. 39/BS del 05.08.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.08.2022, l’Avv. Andrea Galli;

udito l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante;  sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Catania Beach Soccer a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. Beach Soccer n. 39/BS del 5.08.2022) in relazione alla gara Catania BS - BSC Terracina della Tappa Beach Soccer 2022 – Cagliari – finali – quarti di finale del 5.08.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Catania la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00 “Per avere propri dirigenti per l’intera durata della gara rivolto espressioni offensive e minacciose accompagnati da gesti indecorosi nei confronti dei calciatori della Società avversaria e della terna arbitrale.

Al termine della gara, mentre la terna arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, veniva avvicinata da alcune persone riconducibili alla società Catania Bs che rivolgevano espressioni offensive e minacciose e tentavano di venire a contatto fisico con la terna arbitrale, nonostante la presenza degli organi tecnici degli arbitri che si erano posizionati a protezione degli ufficiali di gara. Nella circostanza un proprio dirigente reiterava la condotta, e colpiva, dapprima con un violento pugno al volto un componente dell’organo tecnico degli arbitri e, successivamente, nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale, gli lanciava con forza una sedia colpendolo ad un fianco. Il medesimo, inoltre, insieme ad altri dirigenti minacciava gli addetti alla sicurezza e venivano allontanati a fatica dopo qualche minuto e dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Ai sensi dell’art.35 comma 7 CGS tale sanzione <<va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società… dilettantistiche, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi>>.

La società Catania ha proposto due motivi di reclamo e segnatamente:

1) Inammissibilità del provvedimento sanzionatorio dell’ammenda di euro 3.000 per inapplicabilità del principio della responsabilità oggettiva al procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

La società Catania ha sostenuto che il responsabile dei fatti, individuato dagli Ufficiali di Gara nel Sig. Graziano Strano, non sarebbe in realtà un dirigente della società reclamante, come si evincerebbe dall’organigramma allegato al gravame.

Ugualmente, per le altre persone intervenute a fine partita e che tanto negli atti di gara quanto nella decisione impugnata si afferma essere riconducibili al Catania, non è dato comprendere in base a quali elementi siano stati qualificate come soggetti tesserati della società reclamante, il loro abbigliamento ben potendo essere quello di un tifoso ma giammai quello di un dirigente.

2) Eccessiva afflittività della sanzione.

A parere della società reclamante, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e spropositata.

In ogni caso, sarebbero applicabili alla fattispecie - e sono quindi qui invocate - le circostanze attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lettera c) e art. 12, comma 1, del C.G.S., nonché agli artt. 62 e 62 bis del codice penale, come:

- l’opera di prevenzione e di cooperazione con le forze dell’ordine attraverso la richiesta e la predisposizione di adeguato ed efficace servizio di ordine pubblico;

- la mancata influenza sul regolare svolgimento della gara;

- l’assenza di precedenti sia specifici che generici a carico del Catania.

Il Catania ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento irrogato nei propri confronti, ovvero, in via subordinata, la riduzione dell’ammenda in misura congrua e significativa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 agosto 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Monica Fiorillo, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità, dichiarando, tuttavia, di rinunciare al primo motivo di impugnazione, con il quale il Catania Beach Soccer aveva sostenuto che non risulterebbe sussistente alcun vincolo federale tra il Sig. Graziano Strano e la stessa società reclamante.

È stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto e che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo meriti di essere non già diminuita bensì aggravata.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 del C.G.S., risulta quanto segue.

Referto dell’Arbitro: “Al termine della gara, un dirigente appartenente alla società Catania, non inserito in distinta, chiaramente riconoscibile dal materiale tecnico indossato, si avvicinava con fare minaccioso alla terna arbitrale entrando dapprima sul terreno di giuoco urlando frasi ingiuriose nei nostri confronti: “siete dei pezzi di merda, un rigore scandaloso, è una vergogna, figli di puttana”. Lo stesso dirigente, accompagnato da altri due soggetti della società Catania, anch’essi non inseriti in distinta, i quali continuavano nelle minacce e negli insulti di cui sopra, nella zona antistante gli spogliatoi degli arbitri, colpiva con un violento pugno al volto un organo tecnico degli arbitri, presente in loco, immediatamente dopo lo stesso reo della violenza menzionata, lanciava con forza, colpendo il dirigente arbitrale ad un fianco, una sedia di legno presente nello spogliatoio arbitrale, rendendo necessario gli accertamenti sanitari dell’uopo. Si precisa, per mezzo delle forze dell’ordine intervenute, il facinoroso veniva identificato quale direttore generale della società Catania, nella persona del signor Strano Graziano.

Ad ulteriore corredo dei fatti accaduti, si aggiunge che i tre dirigenti sopra descritti, per tutto il corso della gara, insultavano e minacciavano con grida e gestualità indecorose, sia i calciatori della squadra avversaria che la terna arbitrale”.

Rapporto del Commissario di Campo: “Al termine della gara mentre gli arbitri si apprestavano a rientrare negli spogliatoi venivano avvicinati da diverse persone della società Catania che inveivano e minacciavano gli stessi con le seguenti frasi: “figli di puttana, bastardi, ti rompo il culo”. A questo punto l’organo tecnico degli arbitri si metteva tra gli arbitri e le persone della società Catania, visto che questi ultimi stavano tentando il contatto con gli arbitri stessi. La situazione degenerava in quanto i signori Strano Graziano direttore generale del Catania colpiva con un violentissimo pugno in faccia l’organo tecnico degli arbitri. Si mettevano in mezzo anche le guardie della sicurezza che a loro volta venivano minacciate dagli stessi dirigenti ma soprattutto dal signor Strada. A fatica dopo diversi minuti gli stessi dirigenti, compreso il signor Strano venivano allontanati. Preciso inoltre che è intervenuta una pattuglia della polizia”.

Supplemento del Commissario di Campo: “Si precisa che le persone della società a Catania sono state da me individuate in quanto alcune di loro indossavano maglie con il logo della società. Per quanto riguarda il signor Strano Graziano lo stesso veniva chiamato per nome da alcuni dirigenti che dal responsabile del dipartimento del beach soccer Roberto Desini”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato il contenuto della sua refertazione, precisando che il soggetto, poi identificato, anche dalle forze dell’ordine, nel Sig. Graziano Strano, indossava una tuta del Catania con maglia e pantaloni recanti lo stemma societario.

Ha aggiunto, inoltre, che il Sig. Strano non poteva non riconoscere l’Organo Tecnico da lui colpito, poiché indossante, nel corso di tutta la tappa svoltasi a Cagliari, la divisa degli Ufficiali di gara riservata proprio agli Organi Tecnici, costituita da bermuda neri e polo azzurra, entrambi recanti lo stemma AIA. 

L’Arbitro ha, infine, chiarito che gli altri due soggetti resisi protagonisti di episodi disciplinarmente rilevanti indossavano la maglia ufficiale del Catania calcio, analogamente a quella indossata dal Sig. Strano.

Tali risultanze degli atti ufficiali di gara, nel confermare gli accadimenti come refertati dall’Arbitro e dal Commissario di Campo nella loro estrema gravità, smentiscono la versione della reclamante, in particolare nella parte in cui ha dedotto la non identificabilità del soggetto autore dei fatti nel Sig. Strano.

A. La qualifica del Sig. Graziano Strano in seno al Catania Beach Soccer e la sanzionabilità della Società per i fatti da costui commessi.

Procedendo per gradi, per quanto concerne la qualifica di dirigente del Sig. Strano, con riferimento alla quale, ad ogni modo, la difesa della reclamante ha rinunciato, in udienza, al relativo motivo di impugnazione ed all’eccezione di carenza di vincolo federale con il sodalizio siciliano, questa Corte, dopo aver rilevato che nel parallelo reclamo personalmente coltivato dal sig. Strano avverso la sanzione della squalifica che lo ha attinto nessuna analoga eccezione è stata sollevata dal diretto interessato, ha acquisito dalla Lega Nazionale Dilettanti il relativo modulo di censimento, dal quale emerge che il Sig. Graziano Strano è un dirigente della Società Catania Beach Soccer.

In ogni caso ed anche per quanto concerne le ulteriori persone intervenute a fine gara, la responsabilità oggettiva della società Catania per i gravi fatti commessi ed in sé non contestati, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, consegue all’applicazione dell’art.6, comma 3 e dell’art.2, comma 2, del C.G.S., trattandosi di personale comunque addetto a servizi della società o svolgente qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società Catania.

B. L’invocata applicabilità delle attenuanti.

Non si ravvisa la sussistenza di alcun presupposto fattuale e giuridico per poter accedere all’applicabilità delle circostanze attenuanti invocate dal Catania.

Quanto alla formulazione della richiesta e della predisposizione di adeguato ed efficace servizio di ordine pubblico, premesso che la partita in questione è stata giocata a Cagliari, è noto che un tale adempimento costituisce un onere previsto specificamente a carico delle società direttamente dai Regolamenti federali e non rientra tra le ipotesi che, ai sensi dell’art. 13 del C.G.S., consentono l’attenuazione della sanzione.

Neanche le circostanze che gli episodi in questione non hanno influito sul regolare svolgimento della gara e dell’assenza di precedenti sia specifici che generici a carico del Catania possono condurre all’applicabilità delle attenuanti invocate, dal momento che, quanto alla prima, gli episodi più gravi sono avvenuti a fine partita e, quanto alla seconda, i precedenti rilevano piuttosto quali aggravanti.

C. La corretta quantificazione della sanzione a carico del Catania.

I fatti contestati e indubitabilmente riconducibili a soggetti facenti capo al Catania Beach Soccer, rivestono un carattere di gravità assoluta.

È risultato dimostrato, infatti, che il Sig. Strano, insieme agli altri due soggetti riconducibili al Catania:

- per tutto il corso della gara ha insultato e minacciato con grida e gestualità indecorose, sia i calciatori della squadra avversaria che la terna arbitrale;

- al termine della stessa ha urlato altre frasi gravemente ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di Gara;

- ha colpito con un violento pugno al volto un Organo Tecnico degli arbitri;

- subito dopo ha lanciato con forza verso di lui una sedia di legno, colpendolo ad un fianco e rendendo necessari degli accertamenti sanitari;

- nel frangente anche le guardie della sicurezza intervenute, sono state minacciate dagli stessi soggetti.

Tali condotte, non solo giustificano il rigetto del reclamo interposto dalla società Catania calcio, ma conducono ad un suo inevitabile aggravamento.

Occorre osservare, infatti, in primo luogo, come l’art. 26, comma 6, del C.G.S., preveda espressamente quale sanzione minima per i fatti contestati, l’applicazione della diffida in aggiunta all’ammenda.

In secondo luogo, che nella quantificazione della misura dell’ammenda applicabile al caso di specie, tra il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 15.000,00 previsti dall’art.26, comma 7, del C.G.S., appare congrua rispetto alla gravità delle condotte contestate una sanzione maggiore di quella irrogata e pari ad € 4.000,00.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione della ammenda di € 4.000,00 con diffida.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                         Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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