F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN-SVE del 30 Agosto 2022 (motivazioni) – ASD Puteolana 1909 / SSC Napoli Spa – Reg. Prot. 5/TFN-SVE

 

Decisione/0008/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0005/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Angelo Fanizza – Componente

Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore)

Gino Scaccia – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 agosto 2022, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS proposto dalla società ASD Puteolana 1909 (matr. 620670) contro la società SSC Napoli Spa (matr. 914368) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 1°/E del 14 luglio 2022 (premio alla carriera calciatore Davide Marfella n. 15.9.1999 – matr. 5211675 – ric. 2),

la seguente

DECISIONE

Con richiesta di certificazione del premio alla carriera n. 2 del 13 luglio 2022 l’ASD Puteolana 1909 adiva la Commissione Premi per la richiesta del premio alla carriera, dovuto ai sensi dell’art. 99 bis NOIF, dalla SSC Napoli Spa per il calciatore Marfella Davide, nato il 15 settembre 1999, riferito alle stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.

Con delibera n. 1/C del 20 luglio 2022 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta per le stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015, ha statuito che “per la stagione sportiva 2015/2016 il premio alla carriera non sussiste in quanto la formazione è stata impartiva al calciatore da parte di altre Società a seguito di trasferimento in prestito”; di conseguenza, ha deliberato la certificazione del premio alla carriera per l’importo di 64.000,00 dovuto dalla Società SSC Napoli Spa.

Avverso tale delibera l’ASD Puteolana 1909 ha proposto rituale e tempestivo ricorso, in data 10 agosto 2022, lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 99 bis NOIF, da parte della Commissione Premi, in merito alla stagione sportiva 2015/2016.

A dire della ricorrente il diritto al premio alla carriera è subordinato al solo requisito del tesseramento (per la società della LND e/o di puro Settore Giovanile) per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni. Sicché il diritto al premio spetta anche per la stagione sportiva 2015/2016, poiché la formazione impartita al calciatore ha avuto inizio con la stagione sportiva 2011/2012 ed è proseguita fino alla stagione sportiva 2015/2016.

Alla luce di ciò, il sodalizio ricorrente ha concluso, in parziale riforma dell’impugnata certificazione, nel senso del riconoscimento del premio alla carriera anche per la stagione sportiva 2015/2016.

Ritualmente notiziata del ricorso la SSC Napoli Spa si è tempestivamente costituita, con controdeduzioni del 17 agosto 2022, per contestare l’avversa domanda in quanto temeraria.

A sostegno della propria difesa la resistente ha evidenziato l’inesistenza del diritto al premio alla carriera, per la stagione sportiva 2015/2016, per essere stato il calciatore tesserato per un periodo breve ed inidoneo all’attività di addestramento.

Ciò posto, ha concluso per il rigetto dell’avversa domanda con conseguente condanna alle spese, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

All’udienza del 24 agosto 2022, a seguito della discussione dei procuratori costituiti delle parti, la vertenza è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve quindi essere rigettato.

In via preliminare corre l’obbligo di evidenziare che il premio alla carriera (art. 99 bis NOIF), nella ratio del legislatore sportivo è un istituto creato con la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (in seguito tesserati per altre società).

Trattasi di premialità riconosciuta al verificarsi di determinati presupposti e sulla base di precisi criteri stabiliti dalla NOIF, che incentivano l’effettiva attività formativa svolta dal sodalizio nei confronti del calciatore per un’intera stagione sportiva o per un periodo significativo da valutare caso per caso.

Quanto detto non trova riscontro nell’analisi dell’anagrafe dei tesseramenti del calciatore Marfella Davide che, per la sola stagione sportiva 2015/2016 (contrariamente a quanto è avvenuto per le stagioni dal 2011/2012 al 2014/2015), risulta tesserato per l’ASD Puteolana 1909 (e per un breve periodo di tempo) per poi essere trasferito a titolo temporaneo presso altri sodalizi sportivi.

Più in particolare, per il periodo dal 25 agosto 2015 al 3 settembre 2015 è stato tesserato per l’ASD Puteolana 1909; per il periodo dal 4 settembre 2015 al 20 gennaio 2016 è stato trasferito a titolo temporaneo per l’ASD Oplonti Pro Savoia; per il periodo dal 21 gennaio 2016 al 30 giugno 2016 è stato nuovamente trasferito a titolo temporaneo per la SSC Napoli Spa.

Sembra chiaro quindi che il Marfella Davide, per il solo periodo in cui risulta essere stato tesserato per l’ASD Puteolana 1909, non ha ricevuto una formazione significativa ed utile al conseguimento della premialità prevista dall’art. 99 bis NOIF.

Tale ratio trova peraltro riscontro nei principi già consolidati di questo Tribunale Federale Nazionale, atteso che l’art. 99 bis NOIF subordina il tesseramento ad almeno una intera stagione sportiva da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per un singolo sodalizio, sia nel senso di tesseramento comunque sufficiente (secondo una valutazione da operarsi caso per caso) ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico e funzionale alla sua progressione di carriera.

Da ciò consegue l’esattezza della certificazione del premio alla carriera da parte della Commissione Premi e quindi l’infondatezza del ricorso proposto dell’ASD Puteolana 1909, che come tale va rigettato.

Stante l’infondatezza del ricorso, anche alla luce dell’orientamento già manifestato in materia, si accoglie la domanda avanzata dalla difesa della SSC Napoli Spa di condanna al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS, che si liquidano come da dispositivo.

Tutto ciò premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla ASD Puteolana 1909 e, per l’effetto, conferma la certificazione della Commissione Premi.

Condanna l’ASD Puteolana 1909 al pagamento delle spese di lite in favore della SSC Napoli Spa che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 30 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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