FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 11/AA del 20/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TALON CARDIN ASD ALTINO E Altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola TALON, Samuele CARDIN, Andrea AGOSTINETTO, Marco AGOSTINETTO, Giacomo BETTIO, Lorenzo BUSATO, Andrea DANIELI, Thomas FERRO, Matteo LUCCHETTA, Riccardo LUNARDELLI, Leonardo MEMO, Amos MENAZZA, Alessandro MOSCHINO, Alessandro NOPETTI, Daniele PASQUAL, Denis PASQUALINOTTO, Omar PIVATO, MATTEO RONCA, Luigi RUSALEN, Nicolò SMANIOTTO, Alex STOCCO, Alessio VETTORI e Alessandro ZANIN, e della società ASD ALTINO, avente ad oggetto la seguente condotta: NICOLA TALON, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, attività di collaborazione sportiva presso la Società A.S.D. ALTINO nonostante fosse già precedentemente tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO;

SAMUELE CARDIN, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo per la società A.S.D. ALTINO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere convinto l’Allenatore sig. Talon Nicola ad iniziare un rapporto di collaborazione sportiva presso la società A.S.D. ALTINO per il prosieguo della stagione sportiva 2021-2022 e per la stagione sportiva successiva 2022-2023, nonostante quest’ultimo fosse già precedentemente tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, rassicurandolo, tra l’altro, che avrebbe potuto cooperare tranquillamente senza apparire nell’organigramma della società A.S.D. ALTINO;

ANDREA AGOSTINETTO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

MARCO AGOSTINETTO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

GIACOMO BETTIO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

LORENZO BUSATO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ANDREA DANIELI, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

THOMAS FERRO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

MATTEO LUCCHETTA, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

RICCARDO LUNARDELLI, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo ;

LEONARDO MEMO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

AMOS MENAZZA, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSANDRO MOSCHINO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSANDRO NOPETTI, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

DANIELE PASQUAL, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

DENIS PASQUALINOTTO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

OMAR PIVATO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CORTELLAZZO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

MATTEO RONCA, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

LUIGI RUSALEN, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo ;

NICOLÒ SMANIOTTO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALEX STOCCO, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSIO VETTORI, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

ALESSANDRO ZANIN, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO e attualmente tesserato per la società A.S.D. CITTA’ DI ERACLEA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rifiutato di adempiere agli obblighi sportivi nei confronti della Società A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO non presentandosi a diversi allenamenti e per aver negoziato la restituzione del materiale sportivo solo in cambio di un impegno scritto del Presidente della predetta Società per ottenere lo svincolo sportivo;

A.S.D. ALTINO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal sig. CARDIN Samuele, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Direttore Sportivo presso la citata società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal Sig. TALON Nicola l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sig.ri Nicola TALON, Samuele CARDIN, Andrea AGOSTINETTO, Marco AGOSTINETTO, Giacomo BETTIO, Lorenzo BUSATO, Andrea DANIELI, Thomas FERRO, Matteo LUCCHETTA, Riccardo LUNARDELLI, Leonardo MEMO, Amos MENAZZA, Alessandro MOSCHINO, Alessandro NOPETTI, Daniele PASQUAL, Denis PASQUALINOTTO, Omar PIVATO, MATTEO RONCA, Luigi RUSALEN, Nicolò SMANIOTTO, Alex STOCCO, Alessio VETTORI e Alessandro ZANIN, e dal Sig. Matteo Piaser, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALTINO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Nicola TALON, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Samuele CARDIN, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per i Sig.ri Andrea AGOSTINETTO, Marco AGOSTINETTO, Giacomo BETTIO, Lorenzo BUSATO, Andrea DANIELI, Thomas FERRO, Matteo LUCCHETTA, Riccardo LUNARDELLI, Leonardo MEMO, Amos MENAZZA, Alessandro MOSCHINO, Alessandro NOPETTI, Daniele PASQUAL, Denis PASQUALINOTTO, Omar PIVATO, MATTEO RONCA, Luigi RUSALEN, Nicolò SMANIOTTO, Alex STOCCO, Alessio VETTORI e Alessandro ZANIN, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. ALTINO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it