FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/AA del 20/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, e delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRA 2006

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 532 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, e delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRA 2006 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOBASCIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sacra Famiglia Corato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Primi Calci” anno 2014 - 2015 e “Piccoli Amici” mista anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ETTORE CORETTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Taras, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata della categoria “Pulcini” I anno 2012; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

GAETANO BARIONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Real Olimpia Terlizzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Pulcini” mista anno 2011 - 2012 silver e “Primi Calci” anno 2013; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANGELA SURANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Eurosport Academy Brindisi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata della categoria “PULCINI” mista anno 2011 - 2012 silver, “Pulcini” I anno 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANTONIO PEPE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Passepartout Aurora Bari, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Pulcini” I anno 2012 e “Primi Calci” anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

LEONARDO MAZZONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Gran Football Corato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Pulcini” I anno 2012, “Primi Calci” anno 2013, “Primi Calci” anno 2014 - 2015 e “Piccoli Amici” mista anno 2014; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

PIERDONATO COSTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Noci Azzurri 2006, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del “1^Torneo Edilizia Milu”, tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria “Pulcini” mista anno 2011 - 2012 silver, “Pulcini” I anno 2012, “Primi Calci” anno 2013 e “Primi Calci” mista anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; ASD NUOVA TARAS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD EUR SPORT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD PASSEPARTOUT AURORA BAR, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD GRAN FOOTBALL CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NOCI AZZURRA 2006, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, per conto, rispettivamente delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRA 2006; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LOBASCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ettore CORETTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano BARIONE, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Angela SURANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PEPE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo MAZZONE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NUOVA TARAS, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD EUR SPORT ACADEMY, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD GRAN FOOTBALL CORATO, e di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NOCI AZZURRA 2006;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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