FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 13/AA del 20/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RINALDI CARRARESE CALCIO 1908
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 623 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Riccardo RINALDI, e della società CARRARESE CALCIO 1908, avente ad oggetto la seguente condotta:
RICCARDO RINALDI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Team Manager per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto, nel corso dell’incontro Fassone - Viareggio del 27 febbraio 2022, al direttore di gara Diego Marchini, frase intimidatoria;
CARRARESE CALCIO 1908, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Riccardo Rinaldi, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo RINALDI, e dal Sig. Fabio Oppicelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Riccardo RINALDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.