FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 16/AA del 26/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – IANNI FICORILLI SPES POGGIO FIDONI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Francesco IANNI FICORILLI e della società SPES POGGIO FIDONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO IANNI FICORILLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Spes Poggio Fidoni, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata, a mezzo di due commenti pubblicati sul social network “Facebook” aventi quale profilo autore degli stessi quello della società A.S.D. Spes Poggio Fidoni, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della A.S.D. Palombara, nonché dell’arbitro della gara Spes Poggio Fidoni - Palombara disputatasi in data 24.4.2022 e valevole per il girone B del Campionato Laziale di Prima Categoria; nei citati “commenti”, in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Hanno fatto imbrogli a non finire gente che ha giocato senza documenti (non si sa neanche chi era) un altro con una fotocopia di un documento inoltre in accordo con arbitro le distinte di gara (per non farci vedere quello che avevano combinato) tra l’altro avevano 3 squalificati penso che qualcuno lo hanno fatto giocare camuffando” e: “Dimenticavo ci ha espulso 4 giocatori quel figlio di buona donna di arbitro”; per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata, a mezzo di un “post” pubblicato in data 26.5.2022 alle ore 18.22 sulla “pagina” della società A.S.D Spes Poggio Fidoni del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità degli organi di giustizia sportiva, ed in particolare della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Non ci si crede giustizia sportiva malata di parte anche senza documenti puoi giocare così dice il giudice”;

SPES POGGIO FIDONI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Francesco Ianni Ficorilli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco IANNI FICORILLI e dal Sig. Alberto Donati, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SPES POGGIO FIDONI;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per il Sig. Francesco IANNI FICORILLI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SPES POGGIO FIDONI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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