FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 17/AA del 26/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BRUSCHI ASD ARGENTANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Eugenio BRUSCHI e della società A.S.D. ARGENTANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EUGENIO BRUSCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ARGENTANA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, sottoscritto le richieste di tesseramento dei calciatori Sig.ri Havic Kenan, Ojeda Tomas Alberto, Robba Gaston Rodrigo, Marconi Nicolas e Guehi Sekala Sioklon per la società A.S.D. Argentana omettendo di verificare che i documenti allegati alle stesse (certificati di residenza, permessi di soggiorno e carte di identità) non fossero alterati; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso del sig. Roberto Renzi, soggetto non autorizzato, ai fini del tesseramento dei calciatori Havic Kenan, Ojeda Tomas Alberto, Robba Gaston Rodrigo, Marconi Nicolas e Guehi Sekala nella stagione sportiva 2021- 2022;

A.S.D. ARGENTANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società della quale il Sig. Eugenio Bruschi era all’epoca dei fatti il presidente dotato di poteri di rappresentanza e nel cui interesse sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eugenio BRUSCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARGENTANA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Eugenio BRUSCHI e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD ARGENTANA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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