FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/AA del 29/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GEMMA RUGGIO SAPONARO ASD NITOR ASD VIRTUS FRANCAVILLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 575 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale GEMMA, Andrea RUGGIO e Andrea SAPONARO e delle società A.S.D. FUTURA MONTERONI, A.S.D. NITOR e A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE GEMMA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Francavilla Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco”, tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo “Kickoff” sito in Cavallino (Le), per la categoria “Esordienti 1° anno 2010” alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata: il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore;

ANDREA RUGGIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Monteroni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco”, tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo “Kickoff” sito in Cavallino (Le), per la categoria “Esordienti 1° anno 2010” alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore;

ANDREA SAPONARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Nitor, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco”, tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo “Kickoff” sito in Cavallino (Le), per la categoria “Esordienti 1° anno 2010” alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore;

A.S.D. FUTURA MONTERONI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; A.S.D. NITOR, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale GEMMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY, dal Sig. ANDREA RUGGIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTURA MONTERONI, e dal Sig. Andrea SAPONARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NITOR;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Pasquale GEMMA, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Andrea RUGGIO, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Andrea SAPONARO, di € 450,00 di ammenda per la società A.S.D. FUTURA MONTERONI, di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NITOR e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA ACADEMY;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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