FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/AA del 02/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SOLANO ASD NICOTERA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Mario Giuseppe Italo SOLANO, e della società A.S.D. NICOTERA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO GIUSEPPE ITALO SOLANO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. NICOTERA all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in relazione alla gara tra Nicotera – Platania Calcio disputata l’1.5.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria LND della stagione sportiva 2021 - 2022, leso l’onore, il prestigio ed il decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale incontro, nonché per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante l’invio di una e-mail contenente frasi ed espressioni offensive al Comitato Regionale Arbitri Calabria e al Comitato Regionale Calabria LND ;

A.S.D. NICOTERA, responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario Giuseppe Italo SOLANO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NICOTERA;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mario Giuseppe Italo SOLANO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NICOTERA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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