FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/AA del 29/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GIACOMINI PIOVANI SILVESTRI ASD VOLUNTAS MONTICHIARI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 598 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Italo GIACOMINI, Dario Angelo PIOVANI, Matteo Aldo SILVESTRI e della società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ITALO GIACOMINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Voluntas Montichiari, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria “Giovanissimi Regionali U14” al sig. Silvestri Matteo Aldo, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per aver fatto figurare, solo formalmente e quale prestanome, il sig. Piovani Dario Angelo, tecnico con qualifica Uefa B, quale allenatore della predetta squadra;

DARIO ANGELO PIOVANI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Voluntas Montichiari, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto da prestanome al sig. Silvestri Matteo Aldo ed avergli permesso di svolgere la funzione di Allenatore della squadra della società A.S.D. Voluntas Montichiari militante nella categoria “Giovanissimi Regionali U14”, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MATTEO ALDO SILVESTRI, all’epoca dei fatti dirigente-allenatore tesserato per la società A.S.D. Voluntas Montichiari, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra della società A.S.D. Voluntas Montichiari militante nella categoria “Giovanissimi Regionali U14”, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; .

A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Italo Giacomini, Dario Angelo Piovani e Matteo Aldo Silvestri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario Angelo PIOVANI, dal Sig. Matteo Aldo SILVESTRI e dal Sig. Italo GIACOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Italo GIACOMINI, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Dario Angelo PIOVANI, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Matteo Aldo SILVESTRI e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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