FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 23/AA del 01/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BONACINA BRATTI MAMELI ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo Sergio BONACINA, Aldo BRATTI, Marco MAMELI e della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO SERGIO BONACINA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, in violazione dell’ art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione dell’art. 9.3, lett. a1), del C.U. SGS n.1 stagione sportiva 2021/2022, dell'art. 3.1 del C.U. SGS n.5 stagione sportiva 2021/2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione di un torneo a carattere nazionale ed aver in realtà organizzato e realizzato un torneo a carattere internazionale, denominato “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, peraltro programmando le correlate attività in maniera difforme rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione; In violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1, delle N.O.I.F, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Marco MAMELI per la stagione sportiva 2021- 2022, e per aver consentito e/o comunque non impedito al predetto soggetto di svolgere attività rilevante all'interno e nell’interesse della predetta società;
ALDO BRATTI, all’epoca dei fatti dirigente della Società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, in violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione dell’art. 9.3, lett. a1), del C.U. SGS n.1 stagione sportiva 2021/2022, dell'art. 3.1 del C.U. SGS n.5 stagione sportiva 2021/2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione di un torneo a carattere nazionale ed aver in realtà organizzato e realizzato un torneo a carattere internazionale, denominato “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, peraltro programmando le correlate attività in maniera difforme rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione;
MARCO MAMELI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’ art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione dell’art. 9.3, lett. a1), del C.U. SGS n.1 stagione sportiva 2021/2022, dell'art. 3.1 del C.U. SGS n.5 stagione sportiva 2021/2022, nonché degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione di un torneo a carattere nazionale ed aver in realtà organizzato e realizzato un torneo a carattere internazionale, denominato “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, peraltro programmando le correlate attività in maniera difforme rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione; in violazione dell’art. 4 comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1, delle N.O.I.F, per avere svolto attività rilevante all'interno e nell’interesse della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO nella stagione sportiva 2020-2021, senza averne titolo perché non tesserato;
A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Paolo Sergio Bonacina ed ai Sig.ri Aldo Bratti, tesserato, e Marco Mameli, soggetto che svolgeva attività rilevante ex art. 2 C.G.S. nell’interesse della predetta società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo BRATTI, dal Sig. Marco MAMELI e dal Sig. Paolo Sergio BONACINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Paolo Sergio BONACINA, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Aldo BRATTI, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Marco MAMELI e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA TORINO CALCIO; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.