FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 24/AA del 01/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ZANIOLO AS ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Nicolò ZANIOLO e della società A.S. ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 NICOLO’ ZANIOLO, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società A.S. ROMA S.p.A, in violazione dell’art. 4 co.1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza per aver durante la sfilata organizzata in data 26 maggio 2022 dalla A.S. ROMA S.p.A. per i festeggiamenti seguiti alla vittoria della UEFA Conference League, a bordo di un pullman scoperto, impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S. LAZIO S.p.A.; A.S. ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò ZANIOLO e dal Sig. Andrè Tiago Ferreira Pinto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. ROMA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per il Sig. Nicolò ZANIOLO e di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per la società A.S. ROMA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

I soggetti sanzionati con le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno dar prova alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di aver devoluto tali somme all’associazione “ACCADEMIA CALCIO INTEGRATO” nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it