FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 28/AA del 03/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DEL LONGO GIACOMIN MANENTE MASENTE ZAROS ASD S. VENDEMIANO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 619 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianangelo DEL LONGO, Antonello GIACOMIN, Alessandro MANENTE, Antonio MASET, Alberto ZAROS e della società A.S.D. SAN VENDEMIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANANGELO DEL LONGO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, segnatamente in ordine alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campiona-to della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di “Return to Play” necessaria per la ripresa dell’attività sportiva;
ANTONELLO GIACOMIN, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di “Return to Play” necessaria per la ripresa dell’attività sportiva;
ALESSANDRO MANENTE, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di “Return to Play” necessaria per la ripresa dell’attività sportiva;
ANTONIO MASET, all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. San Vendemiano Calcio, nonché “responsabile Covid” della società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di “Return to Play” necessaria per la ripresa dell’attività sportiva;
ALBERTO ZAROS, all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. San Vendemiano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.8.2021, e segnatamente in ordine alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 … finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04 agosto 2021”, per avere consentito, o comunque non impedito, nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022 la partecipazione agli allenamenti ed a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di giovani calciatori già colpiti da Covid 19 privi di attestazione di “Return to Play” necessaria per la ripresa dell’attività sportiva;
ASD SAN VENDEMIANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Gianangelo Del Longo, Antonello Giacomin, Alessandro Manente, Antonio Maset ed Alberto Zaros, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello GIACOMIN, dal Sig. Alessandro MANENTE, dal Sig. Antonio MASET, dal Sig. Alberto ZAROS e dal Sig. Gianangelo DEL LONGO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S. VENDEMIANO CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Gianangelo DEL LONGO, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Antonello GIACOMIN, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Alessandro MANENTE, di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Antonio MASET, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alberto ZAROS e di € 300,00 (trecento) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CALCIO S. VENDEMIANO 1966;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.