FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 3/AA del 15/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GERACI ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 483 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alfredo GERACI e della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE avente oggetto la seguente condotta:
ALFREDO GERACI, allenatore UEFA B iscritto all’Albo del settore tecnico, ma non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato, la funzione di Allenatore dei portieri della squadra della società G.S.D. Ghiviborgo V.D.S militante nella categoria “serie D” nonché della squadra della società ASD Spezia Calcio Femminile, militante nella categoria “femminile Serie C”, svolgendo di fatto l’attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;
A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto interessato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo GERACI e dal Sig. Massimiliano FONTANA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alfredo GERACI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.