FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 4/AA del 15/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MIGLIARO VOLPE US AGROPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo MIGLIARO, Nicola VOLPE e della società U.S. AGROPOLI 1921 avente oggetto la seguente condotta:

ANGELO MIGLIARO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società US Agropoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto al punto 1) della “Circolare Campionato Regionale Under 19 2021- 2022 Disposizioni Emergenza Covid 19” pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 92 del 19 gennaio 2022 del Comitato Regionale Campania LND, per avere lo stesso, nella sua qualità di DAP (Dirigente Attuazione del Protocollo) della US Agropoli, trasmesso a mezzo pec al Comitato Regionale Campania LND, in data 31.1.2022 ed in data 5.2.2022, in vista della gara US Agropoli – ASD Buccino Volcei valevole per il girone L del campionato regionale under 19 prevista per il 31.1.2022 e poi rinviata e giocata il 24.2.2022, n. 2 (due) elenchi del proprio gruppo squadra, riportati sul modello previsto, privi di sottoscrizione del Presidente della società; nell’elenco trasmesso in data 5.2.2022, poi, veniva indicato anche il calciatore sig. Vittorio Castiello benché lo stesso non fosse più tesserato per la US Agropoli a far data dal 4.2.2022;

NICOLA VOLPE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Agropoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto al punto 1) della “Circolare Campionato Regionale Under 19 2021- 2022 Disposizioni Emergenza Covid 19” pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 92 del 19 gennaio 2022 del Comitato Regionale Campania LND, per avere lo stesso consentito e/o comunque non impedito al sig. Angelo Migliaro, tesserato come dirigente per la propria società, di trasmettere in qualità di DAP (Dirigente Attuazione del Protocollo) della US Agropoli, a mezzo pec al Comitato Regionale Campania LND, in data 31.1.2022 ed in data 5.2.2022, in vista della gara US Agropoli – ASD Buccino Volcei valevole per il girone L del campionato regionale under 19 prevista per il 31.1.2022 e poi rinviata e giocata il 24.2.2022, n.2 (due) elenchi del proprio gruppo squadra, riportati sul modello previsto, ma privi della sua sottoscrizione; nell’elenco trasmesso in data 5.2.2022, poi, veniva indicato anche il calciatore sig. Vittorio Castiello benché lo stesso non fosse più tesserato per la US Agropoli a far data dal 4.2.2022;

U.S. AGROPOLI 1921, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra menzionata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo MIGLIARO e dal Sig. Nicola VOLPE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. AGROPOLI 1921; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Nicola VOLPE, di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Angelo MIGLIARO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società U.S. AGROPOLI 1921;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it