FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 6/AA del 15/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TOSCHES D’ettorres USD CASALI DAUNI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 572 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco TOSCHES, Francesco D’ETTORRES e della società U.S.D. CASALI DAUNI avente oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO TOSCHES, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Casali Dauni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la mansione di allenatore della squadra della propria società di appartenenza militante nel girone B del campionato di Prima Categoria Molise, al sig. Francesco D’Ettorres, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
FRANCESCO D’ETTORRES, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Casali Dauni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra della società U.S.D. Casali Dauni militante nel girone B del campionato di Prima Categoria Molise, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
U.S.D. CASALI DAUNI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra menzionata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco D’ETTORRES e dal Sig. Francesco TOSCHES in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CASALI DAUNI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco D’ETTORRES, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco TOSCHES e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASALI DAUNI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.