FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 7/AA del 15/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PIRAS ASD GUSPINI CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 784 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco PIRAS e della società A.S.D. GUSPINI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO PIRAS, soggetto appartenente all’Ordinamento Federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. GUSPINI CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nel corso di una intervista concessa al magazine sportivo online “Diario Sportivo” al termine della gara A.S.D. GUSPINI CALCIO vs LI PUNTI CALCIO 1976, disputata in data 29.05.22, valevole quale spareggio (play out di ritorno) per la permanenza nel campionato di Eccellenza Girone Unico Sardegna della stagione sportiva 2021/2022 e terminata con la vittoria della squadra ospite per 2-1, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri, tanto, della classe arbitrale, quanto, dell’Istituzione ferale nel suo complesso intesa mediante frasi ed espressioni offensive;
A.S.D. GUSPINI CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Marco PIRAS;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco PIRAS e dal Sig. Stefano SERPI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIUSPINI CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Marco PIRAS e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GUSPINI CALCIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.