FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 9/AA del 19/07/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – IZZO PIOLA ASD ATLANTE GROSSETO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro IZZO, Gian Luca PIOLA e della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO avente oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO IZZO, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO con la qualifica di calciatore e dirigente-tecnico I squadra, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 44 (ora art. 47) del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e 39, lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto l’attività di allenatore di fatto della prima squadra della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE B maschile - Girone E, essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA PIOLA, all’epoca dei fatti Presidente pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ALANTE GROSSETO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23 delle N.O.I.F., 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed anche in relazione all’art. 39, lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di tesserare e di affidare, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, la prima squadra ad un tecnico abilitato come “Allenatore di Calcio a Cinque” secondo quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento del Settore Tecnico e per aver consentito o, comunque, non impedito, al Sig. Alessandro Izzo, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO militante nel campionato nazionale calcio a 5, SERIE B maschile - Girone E;

A.S.D. ATLANTE GROSSETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Iacopo TONELLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, e dai Sig.ri Alessandro IZZO e Gian Luca PIOLA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro IZZO, di mesi 2 (due) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca PIOLA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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