C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 03/09/2021 – Delibera – GARA PIETRA LIGURE 1956 – ALASSIO FOOTBALL CLUB del 1/ 9/2021
GARA PIETRA LIGURE 1956 – ALASSIO FOOTBALL CLUB del 1/ 9/2021
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; · Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore INVERNIZZI Francesco della Società ALASSIO FOOTBALL CLUB, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;
· Rilevato, all’atto dell’inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore INVERNIZZI Francesco non risulta essere stato tesserato, in quanto, dagli atti d'ufficio si evince che il documento del suo tesseramento risulta creato il 31.08.21 ma non è mai stato firmato elettronicamente.; · Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; · Richiamato l’art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; · Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 7 – 2 in favore della società PIETRA LIGURE 1956; DISPONE Di: · Omologare il risultato della gara; · Infliggere la squalifica per 2 giornate al calciatore INVERNIZZI Francesco, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; · Infliggere l'inibizione fino al 16 settembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ALASSIO FOOTBALL CLUB, Signor DE MARTINI Nicola; · Comminare l'ammenda di Euro 200 alla società ALASSIO FOOTBALL CLUB, a titolo di responsabilità oggettiva. · Dare atto che il calciatore in questione non ha disputato altre gare nella corrente stagione sportiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.