C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/10/2021 – Delibera – gara del 26/ 9/2021 FOOTBALL GENOVA CALCIO – VENTIMIGLIACALCIO

 

gara del 26/ 9/2021 FOOTBALL GENOVA CALCIO – VENTIMIGLIACALCIO

Il G.S. · Visto il preannuncio di ricorso, presentato dalla società ASD VENTIMIGLIACALCIO, con p.e.c., in data 27 Settembre 2021, h. 11:51, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Rilevato, che, successivamente, con p.e.c. del 28 settembre 2021, h. 11.01, la medesima ASD VENTIMIGLIACALCIO depositava il relativo ricorso motivato, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; · Osservato che con provvedimento del 30 settembre 2021, questo G.S. stabiliva di soprassedere ad ogni decisione rispetto alla gara in esame nonché di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta il giorno 05 ottobre 2021, facendone dare comunicazione alle società ASD VENTIMIGLIACALCIO e ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; · Rilevato che nelle more nessuna memoria o comunque documento perveniva al G.S. da parte delle due predette società; · Letto il referto arbitrale ove il ddg rilevava che, in occasione della gara fissata per il giorno 26/9/2021 alle ore 16.00, la società ASD VENTIMIGLIACALCIO non si fosse presentata in tempo utile per l’avvio della stessa e, precisamente si presentava al campo alle ore 16:48 non in divisa di gioco e, pertanto, la gara non veniva disputata; · Considerato che con il proprio ricorso la ASD VENTIMIGLIACALCIO in sintesi, sostiene che il ritardo sarebbe addebitale a cause di forza maggiore e segnatamente alle code createsi lungo il tratto autostradale tra Albenga e Spotorno in ragione della presenza di due cantieri nonché delle piogge battenti in provincia di Genova e documentate dalla diramazione di un all’Allerta arancione; · Rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il pullman della ASD VENTIMIGLIACALCIO imboccava l’autostrada al casello di Ventimiglia alle ore 12.40 circa - orario dichiarato dall’autista - e non alle ore 12.35 come affermato dalla ricorrente; · Rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, all’ora nel quale il pullman si trovava al percorrere il tratto Albenga - Spotorno la coda doveva essere decisamente più contenuta rispetto a quella indicata. La AUTOSTRADA DEI FIORI SPA indica infatti che alle ore 12.00 ammontava a 6 km, mentre il picco di 14 km, asseritamene patito dalla ricorrente, veniva raggiunto solo alle ore 17.00 quando il pullman aveva già abbondantemente lasciato quel tratto autostradale e, addirittura, fosse già uscito al Casello di Genova Ovest ben 35’ prima; · Rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, interrogando diversi simulatori (Google Maps e ViaMichelin.it), i tempi di percorrenza medi fra il Casello di Ventimiglia e il campo ove si sarebbe dovuta disputare la gara si attestano mediamente in circa 2 ore (a condizioni prive di traffico) e non 1 ora e 30 minuti come sostenuto dalla ricorrente; · Considerato che la diramazione dell’allerta arancione era avvenuta con l’argo anticipo (la sera prima) e, pertanto, la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle avverse condizioni meteo; · È fatto notorio da molti mesi che le autostrade liguri, specialmente nel ponente, sia soggette a numerosi interventi manutentivi, anche con numerosi tratti con scambi di carreggiata", che ne influenzano la viabilità e conseguentemente i tempi di percorrenza, tanto che in alcune tratte è prevista una riduzione del pedaggio, quando non il suo azzeramento; · Ritenuto che la condotta della ASD VENTIMIGLIACALCIO nella pianificazione della trasferta appaia negligente alla luce delle informazioni a sua disposizione; e quindi non ricorrano i presupposti per invocare la causa di forza maggiore; · Visto l’art. 53 comma 2 delle NOIF; · Visto l’art. 10 del CGS; P.Q.M. Dispone - Di assegnare la sconfitta nella gara in questione alla società ASD VENTIMIGLIACALCIO con il punteggio di 3 - 0; - Di infliggere l'inibizione fino al 21 ottobre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD VENTIMIGLIACALCIO, Signor RACO Fabio; - Di comminare l’ammenda di Euro 300,00 (cento/00), alla società ASD VENTIMIGLIACALCIO; - La penalizzazione di un punto in classifica; - Di incamerare la tassa di ricorso di cui all’art. 48 CGS Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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