C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 10/10/2021 QUILIANO&VALLEGGIA – CAMPESE F.B.C.
gara del 10/10/2021 QUILIANO&VALLEGGIA - CAMPESE F.B.C.
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; · Preso atto che, al termine della gara, mentre il ddg si trovava ancora sul terreno di gioco e circa 5 giocatori della società QUILIANO&VALLEGGIA protestavano per una sua decisione tecnica, il signor SALINAS Michele, svolgente le funzioni di massaggiatore per la suddetta società, gli si avvicinava da un lato e, senza che lo stesso ddg potesse prevederlo, visto che si trovava dietro ad un calciatore, lo colpiva con un forte pugno al volto all'altezza della bocca; · Preso atto, altresì, che il colpo subìto provocava al ddg dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro superiore. · Atteso che, successivamente a quanto sopra, il signor SALINAS si allontanava immediatamente e il ddg lo rivedeva alcune ore dopo, mentre si trovava in pronto soccorso per le lesioni subite, in quanto si recava presso lo stesso per scusarsi dell'accaduto affermando che si trattava del primo episodio violento nella sua vita; · Preso atto ancora che, sempre al termine della gara e durante i fatti sopradescritti, il signor BONDI Gian Guido, svolgente le funzioni di assistente di parte per la società QUILIANO&VALLEGGIA, si avvicinava minacciosamente al ddg, limitandosi, in un primo momento, ad urlargli frasi ingiuriose, mentre, dopo aver visto che veniva colpito con un pugno dal signor SALINAS, si avvicinava ulteriormente al ddg medesimo e lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l'orecchio destro, provocandogli un momentaneo forte dolore; · Visto che Il signor BONDI, a quel punto, veniva trattenuto da alcuni giocatori della propria società ma, nonostante ciò, tentava di colpire il ddg una seconda volta con la bandierina, senza riuscire nell'intento, grazie ai diversi calciatori della società QUILIANO&VALLEGGIA che lo trattenevano e intervenivano, scortando il ddg medesimo negli spogliatoi;
· Considerato che, a seguito dell'aggressione subìta dai signori BONDI e SALINAS, il ddg, non appena giunto nel proprio spogliatoio, visto il dolore e lo spavento, contattava il numero di emergenza 112; · Atteso che, in breve tempo, giungeva presso il suo spogliatoio l'osservatore arbitrale e pochi minuti dopo, anche due pattuglie dei carabinieri e una volante della polizia, che verbalizzavano l'accaduto e assumevano i dati degli aggressori per poter procedere all'identificazione degli stessi; · Atteso, infine, che, terminata la doccia, visto che i dolori al labbro e alla testa persistevano, il ddg veniva accompagnato fuori dall'impianto sportivo dalle forze dell'ordine, saliva sull'auto del proprio padre, che era presente alla gara, e, scortati da una pattuglia dei carabinieri, venivano accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso; · Visto il referto medico ospedaliero, allegato al referto, da cui risulta che il ddg veniva sottoposto ad una T.A.C. e gli veniva riscontrato un trauma cranico da percosse e l'abrasione del labbro superiore, con una prognosi di giorni 6, salvo complicazioni; · " Visto, l'art. 35, comma 5 del CGS, il quale prevede che " I dirigenti, i soci e i non soci, di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione"; · Atteso che i fatti violenti compiuti nei confronti del ddg, si sono svolti, entrambi, al termine della gara e, quindi, non possono possedere la, seppur minima, attenuante di essere avvenuti anche come conseguenza dell'atmosfera tipica che connota l'agone della gara, ma, semmai, proprio perché occorsi al termine della contesa, possiedono, intrinsecamente, la caratteristica dell'aggravante (circostanza aggravante); · Considerato che, in occasione dei fatti che hanno visto coinvolto il signor SALINAS Michele, emerge che lo stesso, ha agito in maniera proditoria ed utilizzando un calciatore della propria società per nascondersi per colpire il ddg, senza che lo stesso potesse prevedere l'azione violenta messa, poi, in atto (circostanza aggravante); · Considerato, altresì, che, pur il SALINAS non recandosi immediatamente presso lo spogliatoio dell'arbitro, quantomeno per accertarsi delle sue condizioni di salute, lo stesso si recava presso il pronto soccorso dove si trovava il ddg per le cure, per scusarsi dell'accaduto affermando che si trattava del primo episodio violento nella sua vita (circostanza attenuante); · Considerato che, in occasione dei fatti che hanno visto coinvolto il signor BONDI Gian Guido emerge che l'azione dello stesso verso il ddg, ha avuto luogo dopo aver visto che l'arbitro veniva colpito con un pugno dal signor SALINAS, e, quindi, egli, quasi a voler dare man forte a quest'ultimo, si avvicinava ulteriormente al ddg medesimo, colpendolo violentemente con la bandierina arrotolata e, non accontentandosi, cercava, addirittura, di colpirlo una seconda volta con la stessa bandierina, senza riuscire nell'intento, grazie ai diversi calciatori della propria società, che lo trattenevano e intervenivano, scortando il ddg medesimo negli spogliatoi (circostanze aggravanti); · Considerato, altresì, che il BONDI ha posto in essere il suo scellerato comportamento, aiutandosi con un corpo contundente improprio, pesante e di grandi dimensioni, quale è, appunto, la bandierina che viene manovrata dall'AA -usata nell'occasione a mo' di randello- e che avrebbe potuto causare al ddg lesioni ancor più gravi di quelle in realtà subìte nell'occasione (circostanza aggravante); · Considerato, ancora, che non emerge in alcun modo, ne' che il BONDI, si sia mai minimamente curato in quali condizioni potesse versare il ddg, a seguito del proprio comportamento, ne' sia mai andato a scusarsi con lo stesso (circostanza aggravante); · Atteso che, se si esclude il comportamento tutioristico della persona del ddg, assunto da alcuni calciatori in occasione degli eventi che hanno visto coinvolto il BONDI (circostanza attenuante), nel comportamento tenuto da parte della società QUILIANO&VALLEGGIA, nel contesto generale degli atti descritti, non emergono particolari situazioni in cui siano state espressamente rivolte le scuse al ddg per il fatto di un proprio tesserato, ovvero siano state richieste informazioni sullo stato di salute del ddg medesimo (circostanza aggravante); · Visto l'art. 35, comma 7 del CGS; · Preso atto che, nel corso della medesima gara era stato precedentemente espulso il calciatore PIRLO Emanuele, della società CAMPESE FBC, per somma di ammonizioni; P.Q.M. Dispone di infliggere le seguenti sanzioni: · Inibizione fino al 9 ottobre 2023 al signor SALINAS Michele della società QUILIANOVALLEGGIA (equivalenza di circostanze attenuanti ed aggravanti); · Inibizione fino al 9 aprile 2024 al signor BONDI Gian Guido della società QUILIANOVALLEGGIA (prevalenza di circostanze aggravanti); · Ammenda di Euro 350 alla QUILIANO&VALLEGGIA, a titolo di responsabilità oggettiva (prevalenza di circostanze aggravanti);
In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. · Squalifica di una giornata di gara al calciatore PIRLO Emanuele, della società CAMPESE FBC; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.