C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 21/10/2021 – Delibera – gara del 14/10/2021 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – POL. MATUZIANA SANREMO
gara del 14/10/2021 PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD - POL. MATUZIANA SANREMO
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; · Atteso che, dal medesimo referto emerge che la calciatrice CASTAGNA Chiara della Società POL. MATUZIANA SANREMO, nel corso della gara, è stata sanzionata con il provvedimento di ammonizione; · Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che la calciatrice CASTAGNA Chiara non risulta essere stato tesserato in quanto in data 14.10.21 è stato segnalato alla Società tramite il portale LND la mancanza di timbro e firma; · Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; · Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore della società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD; DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni: · Di assegnare la vittoria per 3-0 alla società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, nella gara in questione;
· Squalifica per 2 giornate alla calciatrice CASTAGNA Chiara, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; · Inibizione fino al 04 novembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società della Società POL. MATUZIANA SANREMO, Signor CASTAGNA Antonio; · Ammenda di Euro 200 alla Società POL. MATUZIANA SANREMO, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.