C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 21/10/2021 – Delibera – gara del 16/11/2021 VALDIVARA 5 TERRE – CANALETTO SEPOR

gara del 16/11/2021 VALDIVARA 5 TERRE – CANALETTO SEPOR

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, in cui il ddg segnala che la società CANALETTO SEPOR, nel corso della stessa, ha effettuato n.° 6 sostituzioni; · Atteso che, dal medesimo referto emerge che l'ultima delle sostituzioni, avvenuta al 45' del 2° t., ha riguardato il calciatore DE LUCIA Francesco Pio (n. 10), sostituito dal calciatore BATTINI Leonardo (n. 20); · Considerato che in data 20 ottobre 2021, il Presidente della società VALDIVARA 5 TERRE inviava una mail alla Segreteria del C.R. Liguria FIGC/LND, in cui scriveva, testualmente: "...seppur questa Società non abbia potuto effettuare il prericorso nelle prime 24 ore dopo la partita, nel controllare la distinta ed il referto arbitrale da parte vostra ,il sottoscritto ritiene necessario informarvi che il Canaletto nella partita in questione ha effettuato 6 sostituzioni. Si richiede nelle more delle vostre competenze, di verificare, ove possibile, la possibilità di infliggere la sconfitta a tavolino al Canaletto"; · Rilevato che, all’atto della predetta sostituzione, la gara si trovava sul risultato di 1-1 e che rimanevano ancora da giocare 4' di recupero, assegnati dal ddg; · Rilevato, altresì, che la gara si è, poi, conclusa sul risultato di 1-1; · Visto l'art. 10, comma 2 del CGS il quale dispone: " Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f)". · Visto, altresì, il comma 5 del citato art. 10 del CGS, il quale prevede: "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione"; · Considerato che, né all’interno del C.G.S. né all’interno delle N.O.I.F., si trovi alcuna norma in virtù della quale debba essere comminata la sanzione della perdita della gara ad una società la quale abbia effettuato un numero di sostituzioni superiori al massimo consentito, per cui, alla luce di tale disposizione, emerge inequivocabilmente che, al fine di infliggere la sanzione della perdita della gara, è necessario che la società si sia resa responsabile di un fatto che abbia influito sul regolare svolgimento della stessa; · Considerato, pertanto, che, in base a quanto precede la norma di cui al primo comma del citato art. 10 del CGS sanziona quei fatti o quelle situazioni “che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara”, con ciò demandando all’interprete un giudizio ex post e non ex ante, sanzionando, quindi, non quelle condotte astrattamente e/o potenzialmente idonee ad alterare il regolare svolgimento di una gara, bensì quei comportamenti che abbiano concretamente prodotto tale effetto; · Atteso che, pertanto, le argomentazioni della società che si possa sentire danneggiata dal fatto che la società avversaria abbia effettuato un numero di sostituzioni superiori al massimo consentito sono inconferenti, poichè dimostrano solo che, in linea teorica, in pochi minuti sia possibile realizzare diverse segnature, per cui al fine di potersi applicare da parte del Giudice Sportivo la norma di cui al primo comma del più volte citato art. 10 del CGS nella sua portata sanzionatoria, non è sufficiente asserire che, teoricamente, il risultato avrebbe potuto essere modificato nei pochi minuti di giuoco successivi alla sesta sostituzione, ma è necessaria la dimostrazione che tale sostituzione – effettuata in violazione di norme dell’ordinamento sportivo – abbia effettivamente inciso sullo svolgimento della gara, alterandone la regolarità; in altre parole, il tenore della norma in questione esclude che la condotta violatrice comporti, in re ipsa, un’influenza sulla regolarità della gara essendo al contrario questa valutazione demandata all’Organo Giudicante; · Rilevato che, quindi, sul punto, sarebbe stato onere della della società VALDIVARA 5 TERRE provare che la condotta in contestazione avesse alterato la regolarità della partita, deducendo fatti e/o situazioni in relazione alle quali Questo Organo Giudicante avrebbe potuto affermare l’ascrivibilità della fattispecie in argomento alla sfera applicativa dell’art. 10 comma 1 C.G.S., mentre, al contrario, simili circostanze non solo non state dimostrate, ma non sono neppure state dedotte, posto che la società VALDIVARA 5 TERRE, da una parte, non ha ritenuto avvalersi dei mezzi di cui all'art. 67 CGS, e, dall'altra, nella laconica nota di cui più sopra non si rinviene alcun accenno all’alterazione ipoteticamente determinata dall’ingresso sul t.d.g. del sesto sostituto. · Considerato, inoltre, che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo” (cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sent. n. 19 del 2018), la sanzione della perdita della gara non apparirebbe rispondente a tale fine, stanti la natura e le circostanze nelle quali ha avuto origine la violazione in parola. · Richiamata, al proposito, la sentenza della Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, nella riunione del 12 dicembre 2018 (Prot. N. 12 CS – Reclamo presentato da FBC FINALE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 21 del 18 ottobre 2018. Gara: RIVAROLESE 1919 – FINALE del 7 ottobre 2018). · Atteso, inoltre, che, anche in ambito UEFA – in conformità alle cui norme è adottato il C.G.S. ai sensi del proprio art. 1 comma 1 – la normativa disciplinare sia governata dai generali principi del diritto, tra cui quello di proporzionalità, principio questo affermato chiaramente nella sentenza pronunciata dalla Commissione Disciplinare dell’UEFA in data 31 agosto 2010, relativa alla gara di Europa League disputata tra le squadre DEBRECEN e LITEX LOVECH del 26 agosto 2010 (relativa ad una fattispecie di ingresso in campo di un calciatore senza titolo, appartenente alla società DEBRECEN, a tre minuti dalla fine della gara allorquando il risultato aggregato era di 4-1 in favore del sodalizio magiaro. La Commissione Disciplinare dell’UEFA, pur riscontrando la violazione a carico della società ungherese, aveva rigettato la richiesta di perdita della gara formulata dalla società LITEX LOVECH, proprio in considerazione della buona fede della società DEBRECEN e della non corrispondenza dell’invocata sanzione al menzionato principio di proporzionalità). · Visto l'art. 65 CGS; DISPONE Di adottare i seguenti provvedimenti e comminare le seguenti sanzioni: · Omologare il risultato della gara in questione; · Inibizione fino al 04 novembre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società CANALETTO SEPOR, Signor TATTOLI Giuseppe; · Ammonizione con diffida al calciatore BATTINI Leonardo della società CANALETTO SEPOR; · Ammenda di Euro 200 alla società CANALETTO SEPOR, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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