C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 09/07/2021 – Delibera – procedimento iscritto nel registro dei procedimenti al n. 444pfi20-21 il 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “Accertamenti riguardo all’organizzazione da parte del sig. BARBIERI Nikolaus Mikael ( allenatore di base cod. 129.402, tesserato stagione sportiva 2019/2020 società ASD FOLLO CALCIO 2012 e stagione sportiva 2020/2021 società ASD CLUB LEVANTE 2017) in concorso con TORRINI Andrea (dirigente tesserato stagione sportiva 2019/2020 società ASD FOLLO CALCIO 2012 e stagione sportiva 2020/2021 società ASD CLUB LEVANTE 2017), nel mese di luglio 2020 di un torneo per conto della società ASD CLUB LEVANTE 2017.

procedimento iscritto nel registro dei procedimenti al n. 444pfi20-21 il 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “Accertamenti riguardo all’organizzazione da parte del sig. BARBIERI Nikolaus Mikael ( allenatore di base cod. 129.402, tesserato stagione sportiva 2019/2020 società ASD FOLLO CALCIO 2012 e stagione sportiva 2020/2021 società ASD CLUB LEVANTE 2017) in concorso con TORRINI Andrea (dirigente tesserato stagione sportiva 2019/2020 società ASD FOLLO CALCIO 2012 e stagione sportiva 2020/2021 società ASD CLUB LEVANTE 2017), nel mese di luglio 2020 di un torneo per conto della società ASD CLUB LEVANTE 2017.

 

Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura Federale, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che nel periodo giugno/luglio 2020 il sig. BARBIERI Nikolaus Mikael (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico -allenatore di base codice 129.402), tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASD FOLLO CALCIO 2012, nell’interesse della società ASD CLUB LEVANTE 2017 presso la quale svolge attività nella stagione sportiva 2020/2021 , pur in assenza di regolare tesseramento presso il Settore Tecnico Figc ed il sig. FLAMINIO Vincenzo (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico-allenatore giovani calciatori  codice 164.704), tesserato nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 per la società ASD CLUB LEVANTE 2017, hanno organizzato per conto della società ASD CLUB LEVANTE 2017 nei mesi di giugno e luglio 2020 presso il centro sportivo Padre Dionisio Sporting Club di La Spezia un torneo denominato “3° Coppa della Provincia annate 2005/2006” con la partecipazione di giovani calciatori degli anni 2005 e 2006 ,senza alcuna autorizzazione del Comitato Regionale FIGC LND Liguria e/o comunque comunicazione allo stesso Comitato Regionale.

Dagli atti di causa emerge pacificamente che il Signor BARBIERI si adoperava per organizzare un Torneo Amichevole coinvolgente ragazzi degli anni 2005 e 2006, effettivamente disputato presso il centro sportivo Padre Dioniso Sporting Club di La Spezia.

E’, parimenti, dimostrato che nessuna società iscritta alla F.I.G.C. abbia preso parte al Torneo, al quale prendevano parte squadre aventi denominazioni di fantasia ed evidentemente costituite ai soli fini della competizione.

E’altresì dimostrato che alcuno dei ragazzi partecipanti al Torneo fosse tesserato all’epoca di svolgimento del medesimo: dalle risultanze emergenti dai registri federali si evince, infatti, che i soggetti in parola fossero svincolati e che si sarebbero tesserati solo successivamente alla disputa del Torneo.

Emerge, inoltre, ancora dalla consultazione dei registri federali che il Signor Barbieri non fosse tesserato per la società LEVANTE nelle circostanze di tempo in incolpazione.

Al contrario, era tesserato perla predetta società il Signor FLAMINIO con decorrenza I luglio 2020.

Questo Tribunale non ritiene che sussistano elementi sufficienti per ritenere dimostrata la responsabilità della società LEVANTE e del proprio legale rappresentante in relazione alle violazioni rispettivamente ascritte.

Come si è detto, infatti, dagli atti di causa risulta che:

  • la “3° Coppa della Provincia annate 2005/2006” fosse stata disputata nel mese di luglio 2020 presso centro sportivo Padre Dionisio Sporting Club di La Spezia;
  • tale centro non è di proprietà della società Levante ma dell’associazione Padre Dioniso Sporting Club;
  • al Torneo avevano preso parte solo ragazzi che, all’epoca, erano svincolati in attesa di nuovo tesseramento;
  • il Torneo veniva organizzato dal Signor Barbieri che, all’epoca, non era tesserato per la società Levante.

Deve essere, altresì, precisato che dagli atti di causa non consta un coinvolgimento del Signor Flaminio, di talché non sussiste alcun elemento in base al quale poter anche solo ipotizzare una qualsivoglia forma di responsabilità della società Levante o del suo Presidente.

In tal senso, è dirimente la considerazione che al Torneo non avessero partecipato soggetti tesserati, ciò da cui scaturisce l’assenza di obblighi in capo agli organizzatori di richiedere autorizzazione agli Organi Federali.

Quand’anche, peraltro, si volesse comunque ritenere sussistente un simile adempimento, è pacifico che l’organizzatore del Torneo, e cioè il Signor Barbieri, non fosse tesserato per la società Levante all’epoca del fatto e che non vi sia prova del coinvolgimento del Signor Flaminio nell’organizzazione del medesimo.

In tale situazione, non può che pronunciarsi il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti.

P.T.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria proscioglie il Signor Roberto PISTOLESI e la società LEVANTE.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

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