C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 10/02/2022 – Delibera – in merito al procedimento disciplinare n.155 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese dal sig. MARINELLI Simone, Vice Presidente della società ASD PRO SAVONA CALCIO, nei riguardi della categoria arbitrale”.

in merito al procedimento disciplinare n.155 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese dal sig. MARINELLI Simone, Vice Presidente della società ASD PRO SAVONA CALCIO, nei riguardi della categoria arbitrale”.

 

Il Signor Simone MARINELLI, Vice Presidente della società ASD PRO SAVONA CALCIO, è stato deferito dalla Procura Federale per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere leso l’onore, il prestigio e il decoro propri dell’arbitro che ha diretto l’incontro Pro Savona Calcio – Sampierdarenese disputato in data 07.11.21 e valevole per il Campionato di Prima Categoria Gir. B (CR. Liguria) s.s. 2021/2022, nonché anche quelli della classe arbitrale nel suo complesso intesa. Contestualmente la Procura Federale deferiva la società ASD PRO SAVONA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Simone Marinelli. All’udienza del 2 febbraio 2022, il Procuratore Federale ha richiesto la sanzione dell’inibizione per mesi tre nei confronti del sig. Marinelli e la sanzione di € 600,00 di ammenda nei confronti della società ASD PRO SAVONA CALCIO. La materialità dei fatti è indubbia e trova pieno riscontro negli atti di indagine contenuti nel fascicolo. In particolare, appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - la segnalazione inviata alla Procura federale in data 08.11.21 dal Presidente del comitato Regionale Arbitri della Liguria; - le frasi pronunciate dal sig. Marinelli nel corso di una intervista resa al termine della gara sopra indicata e pubblicata sul sito WWW.SVSPORT.IT in un articolo edito in data 07.11.21 dal titolo “Calcio, Savona. Marinelli non le manda a dire alla Sampierdarenese: <>” contenete il video integrale di tale intervista reperibile attraverso il link YouTube https://youtu.be/ZgSvNtN1UZw: “Chi arbitra dovrebbe essere preparato, se non è preparato non deve venire ad arbitrare. Non si può cambiare l’esito di una partita. Perché per me questi sono tre punti rubati. Io non mi sento di aver perso contro la Sampierdarenese, mi sento di aver perso contro l’arbitro”; - le frasi pronunciate dal sig. Marinelli contenute in un comunicato ripreso e pubblicato sempre sul sito WWW.SVSPORT.IT in un articolo edito in data 07.11.21 dal titolo “E’ botta e risposta totale tra Savona e Sampierdarenese: <>” Alla luce di quanto sopra specificato appare evidente come i fatti dedotti nel deferimento risultino ampiamente provati, e non siano stati, sostanzialmente, contestati dai difensori dei deferiti che hanno riconosciuto la colpa dei propri assistiti. I procuratori delle parti, all’udienza del 2 febbraio, si sono limitati a sottolineare l’emotività del sig. Marinelli, l’assenza di qualsiasi tipo di violenza fisica nella sua condotta nonché la sua piena consapevolezza dell’errore del proprio operato. Per quanto i comportamenti e gli atti posti in essere dal sig. Marinelli siano senz’altro censurabili, tale atteggiamento di resipiscenza consente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, lett. E), del Codice di Giustizia Sportiva, di attenuare la sua responsabilità nonché, di conseguenza, quella della società e, pertanto, di pervenire all’applicazione di sanzioni in misura inferiore rispetto a quelle richieste dalla Procura. * * * * * * * * * * * * P.Q.M. il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara il Signor Simone MARINELLI responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi uno. Dichiara, altresì, la società PRO SAVONA CALCIO responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente sig. Simone MARINELLI, e, per l’effetto, le infligge la sanzione di € 150,00 di ammenda. La squalifica decorrerà dalla scadenza della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. n. 33 dell’11 novembre 2021. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it