F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN – SD del 5 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2534/611 pf21-22/GC/SA/mg del 2 agosto 2022 nei confronti del sig. Oliva Angelo Raffaele + altri – Reg. Prot. 22/TFN-SD
Decisione/0025/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentino Fedeli – Componente
Fabio Micali – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 1° settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2534/611 pf21-22/GC/SA/mg del 2 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Oliva Angelo Raffaele, Andriulli Angelo e della società ASD Montescaglioso Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 2534/611pf21-22/GC/SA/mg del 2.8.2022 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il signor Angelo Raffaele Oliva, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza dell’ASD Montescaglioso Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 100, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso in data 3.9.2021 ed in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore Garofalo Giorgio Gaetano, all’epoca dei fatti minorenne, dall’ASD Team Altamura all’ASD Montescaglioso Calcio sottoscritto la richiesta di trasferimento temporaneo senza le firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso;
- il signor Angelo Andriulli, all’epoca dei fatti Segretario e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Montescaglioso Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 101, comma 7, delle NOIF per aver richiesto in data 21 dicembre 2021 al signor Giuseppe Garofalo, padre del minore Garofalo Giorgio Gaetano, di rinunciare alla somma di euro 625,00, dovuta allo stesso Garofalo Giorgio Gaetano, quale contropartita per il rientro anticipato dal prestito del predetto minore per la stagione sportiva 2021/2022 dall’ASD Montescaglioso Calcio all’ASD Team Altamura;
- la società ASD Montescaglioso Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Angelo Raffaele Oliva e Angelo Andriulli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- il signor Massimiliano Martelli, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza dell’ASD Team Altamura: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 100, comma 6, delle NOIF, per avere lo stesso in data 3.9.2021 ed in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore Garofalo Giorgio Gaetano, all’epoca dei fatti minorenne, dall’ASD Team Altamura all’ASD Montescaglioso Calcio sottoscritto la richiesta di trasferimento temporaneo senza le firme di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso; - la società ASD Team Altamura a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal signor Massimiliano Martelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Presunta irregolarità circa la sottoscrizione del contratto stipulato tra il calciatore Giorgio Gaetano Garofalo, all’epoca dei fatti minorenne, e la società ASD Team Altamura”, trae origine dall’esposto presentato in data 15.3.2022 dal calciatore Giorgio Gaetano Garofalo e dal padre di quest’ultimo, i quali lamentavano irregolarità nel trasferimento del primo dalla ASD Team Altamura alla Montescaglioso Calcio, trasferimento che sarebbe avvenuto senza la sottoscrizione del relativo modulo da parte del ragazzo, all’epoca minorenne, e dei genitori. Lamentavano altresì gli esponenti il mancato pagamento dei rimborsi spesa dovuti dalla Montescaglioso Calcio al Garofalo, contrariamente a quanto concordato tra le parti.
Nel corso delle indagini esperite dalla Procura Federale sono stati acquisiti, tra gli altri, gli atti relativi al trasferimento oggetto dell’esposto e al successivo rientro del giocatore presso la Altamura, nonché sentiti tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli odierni deferiti, gli autori dell’esposto, oltre al referente del competente ufficio presso la LND. È stata altresì acquisita in copia corrispondenza intervenuta via whatsapp tra il signor Giuseppe Garofalo e i rappresentanti delle due società avente ad oggetto la richiesta di rinuncia alle somme dovute dalla ASD Montescaglioso al calciatore e il mancato pagamento delle stesse.
Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, gli indagati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva o diversa istanza.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, per i deferiti Massimiliano Martelli e ASD Team Altamura sono pervenute richieste di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS munite del consenso del rappresentante della Procura.
Gli altri deferiti non si costituivano nei termini di rito.
Con decisione del 1.9.2022, il Tribunale rendeva efficaci gli accordi ex art. 127 definendo le posizioni di Massimiliano Martelli e ASD Team Altamura.
Il dibattimento
All’udienza del 1°.9.2022, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’avv. Alessandro Colonna per la Procura Federale che, riportandosi all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale di udienza.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti, osserva.
Dagli atti risulta pacificamente che il modulo trasmesso al Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti in occasione del trasferimento temporaneo del calciatore Garofalo dalla ASD Team Altamura alla ASD Montescaglioso non reca la sottoscrizione dei genitori del giocatore trasferito, all’epoca minorenne.
Detto modulo, come chiarito dal dipendente del competente ufficio del Comitato Regionale della LND sentito in fase di indagini, una volta formato e sottoscritto dalla società cedente, viene trasmesso alla società cessionaria che, a sua volta lo sottoscrive e lo trasmette, completo in tutte le sue parti, alla Lega di competenza.
Risulta pertanto documentalmente provata la condotta ascritta al deferito Oliva, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Montescaglioso, società cessionaria del calciatore, che ha sottoscritto e fatto inviare al Comitato Regionale Basilicata una richiesta di trasferimento di un calciatore minore senza la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà, requisito - quest’ultimo - necessario ai sensi dell’art. 100, comma 6, NOIF, per cui “Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale”.
Quanto alla posizione del segretario Andriulli, rileva il Tribunale che dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini, in particolare dalle conversazioni intervenute via whatsapp tra il padre del calciatore e il deferito, emerge inequivocabilmente come quest’ultimo abbia effettivamente e più volte richiesto, ai fini della sottoscrizione del modulo per il rientro all’ASD Altamura, la rinuncia del giovane alla somma di 625 euro dovuta allo stesso.
Il tenore letterale delle conversazioni intercorse tra Giuseppe Garofalo e Andriulli consente di ritenere del tutto inattendibile la giustificazione offerta in sede di audizione dal deferito, che ha affermato di aver richiesto la rinuncia contestata per tranquillizzare il suo interlocutore che minacciava di adire le vie legali. In senso contrario a quanto affermato dal deferito depongono inoltre le conversazioni intercorse tra il genitore del calciatore e il Presidente Oliva sulle tempistiche e modalità del pagamento delle somme al giovane, nelle quali in nessun caso si contesta da parte del rappresentante della società la debenza dell’importo oggetto di contestazione.
La pretesa di far rinunciare a il calciatore quanto dovuto al fine di ottenere la sottoscrizione del rientro alla squadra cedente, ad avviso del Tribunale, costituisce una condotta particolarmente grave, ponendosi in aperto contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS. Da qui consegue l’affermazione di responsabilità del deferito Andriulli.
Dalla responsabilità del Presidente e del segretario della società, discende quella diretta ed oggettiva della ASD Montescaglioso Calcio.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Oliva Angelo Raffaele, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per il sig. Andriulli Angelo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Montescaglioso Calcio, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Depositato in data 5 settembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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