FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 05/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CURCIO PUCILLO AZ PICERNO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato CURCIO, Lorenzo PUCILLO e della società A.Z. PICERNO s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
DONATO CURCIO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.Z. Picerno S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra nella giornata del 05/08/2021, dedicata agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi, al test sierologico nonché al test del tampone, secondo le modalità previste da protocollo federale, ovvero effettuando un tampone molecolare RTPCR o antigenico rapido di ultima generazione ad elevata sensibilità e specificità e, quindi, del tipo ad immunofluorescenza e/o chemiluminescenza;
LORENZO PUCILLO, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.Z. Picerno S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra nella giornata del 05/08/2021, dedicata agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi, al test sierologico nonché al test del tampone, secondo le modalità previste da protocollo federale, ovvero effettuando un tampone molecolare RT-PCR o antigenico rapido di ultima generazione ad elevata sensibilità e specificità e, quindi, del tipo ad immunofluorescenza e/o chemiluminescenza; AZ PICERNO s.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo PUCILLO e dal Sig. Donato CURCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.Z. PICERNO s.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 660,00 (seicentosessanta) di ammenda per il Sig. Donato CURCIO, di € 330,00 (trecentotrenta) di ammenda per il Sig. Lorenzo PUCILLO e di € 875,00 (ottocentosettantacinque) di ammenda per la società A.Z. PICERNO s.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.