FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 47/AA del 22/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AIELLO SUGAMELE PADULA ASD INDOMITA POMEZIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 587 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo AIELLO, Giuliano SUGAMELE, Concetta PADULA e della società A.S.D. INDOMITA POMEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO AIELLO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato in qualità di responsabile della prima squadra per la società INDOMITA POMEZIA A.S.D. nella stagione sportiva 2021-2022, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. F-e, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già incaricato della conduzione tecnica della Prima Squadra Eccellenza della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., a seguito di rinuncia dell’allenatore responsabile della squadra Under 19, svolto il doppio ruolo di allenatore anche della squadra Under 19 della predetta società;

GIULIANO SUGAMELE, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della squadra Under 18 per la società INDOMITA POMEZIA A.S.D. nella stagione sportiva 2021-2022, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. F-e, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già incaricato della conduzione tecnica della squadra Under 18 della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., a seguito di rinuncia dell’allenatore responsabile della squadra Under 19, svolto il doppio ruolo di allenatore anche della squadra Under 19 della predetta società;

CONCETTA PADULA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lett. F-e, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa, a seguito di rinuncia dell’allenatore responsabile della squadra Under 19 della società INDOMITA POMEZIA A.S.D, omesso di conferire la responsabilità tecnica della squadra Under 19 ad altro allenatore e per non aver impedito che i sig.ri Giuliano SUGAMELE e Leonardo AIELLO, rispettivamente allenatore della squadra Under 18 e allenatore responsabile della prima squadra della INDOMITA POMEZIA A.S.D., svolgessero il doppio ruolo di allenatori anche della squadra under 19 della predetta società;

A.S.D. INDOMITA POMEZIA, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente sig.ra Concetta PADULA, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri Giuliano SUGAMELE e Leonardo AIELLO l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo AIELLO, dal Sig. Giuliano SUGAMELE e dalla Sig.ra Concetta PADULA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. INDOMITA POMEZIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica con decorrenza a partire dall’avvio del campionato di riferimento stagione 2022 - 2023 per il Sig. Leonardo AIELLO, di mesi 1 (uno) di squalifica con decorrenza a partire dall’avvio del campionato di riferimento stagione 2022 - 2023 per il Sig. Giuliano SUGAMELE, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per la Sig.ra Concetta PADULA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. INDOMITA POMEZIA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it